(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 244)
                              Art. 244. 
                    (Requisiti per l'iscrizione) 

 
  Per essere iscritti nelle matricole della gente di  mare  di  terza
categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice,
e' necessario: 
    1) saper nuotare e vogare; 
    2)  essere  domiciliati  in  uno  dei   comuni   compresi   nella
circoscrizione del circondario marittimo.