(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 247)
Art. 247.
(Annotazioni sulle matricole)
Per la tenuta delle matricole della gente di mare di terza
categoria si applica il disposto dell'articolo 243, ma, non si fanno
le annotazioni di cui ai nn. 1,4, 5, 6, 7, 8, 10 e 15.