(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 247)
                              Art. 247. 
                    (Annotazioni sulle matricole) 

 
  Per la  tenuta  delle  matricole  della  gente  di  mare  di  terza
categoria si applica il disposto dell'articolo 243, ma, non si  fanno
le annotazioni di cui ai nn. 1,4, 5, 6, 7, 8, 10 e 15.