(Trattato-art. 101)
                              Art. 101 
 
  Nell'ambito della sua  competenza,  la  Comunita'  puo'  impegnarsi
mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo,
una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. 
  Tali accordi o convenzioni sono negoziati dalla Commissione secondo
le direttive del Consiglio e  sono  conclusi  dalla  Commissione  con
l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. 
  Tuttavia, gli accordi o convenzioni,  cui  possa  darsi  esecuzione
senza intervento del Consiglio e nei limiti del  bilancio  in  causa,
sono negoziati e conclusi dalla Commissione, a condizione di renderne
edotto il Consiglio.