(Trattato-art. 103)
                              Art. 103 
 
  Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione  i  loro
progetti  di  accordi  o  convenzioni  con  uno  Stato   terzo,   una
organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato  terzo,  in
quanto tali accordi o convenzioni investano il campo di  applicazione
del presente Trattato. 
  Qualora un progetto d'accordo  o  di  convenzione  comprenda  delle
clausole  che  ostino  all'applicazione  del  presente  Trattato,  la
Commissione rivolge le sue osservazioni allo  Stato  interessato  nel
termine di un mese dal ricevimento  della  comunicazione  che  le  e'
stata inviata. 
  Tale Stato non  puo'  concludere  l'accordo  o  la  convenzione  in
progetto che dopo aver soddisfatto alle obiezioni della  Commissione,
ovvero essersi conformato alla deliberazione  con  cui  la  Corte  di
giustizia, con procedura d'urgenza a istanza dello Stato  stesso,  si
pronunzia sulla compatibilita' delle  clausole  in  progetto  con  le
disposizioni del presente Trattato. L'istanza puo' essere  presentata
alla Corte di giustizia in qualsiasi momento,  non  appena  lo  Stato
abbia ricevuto le osservazioni della Commissione.