(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 156)
                 Art. 156. (Art. 17 del Testo Unico) 
                          ISOLE PERMANENTI 

 
  Possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo cementizio
ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero
altro materiale e sistemazione interna a prato. 
  I cicli possono essere del tipo a barriera e del tipo sormontabile.
Quando l'isola venga interessata da  un  attraversamento  pedonale  e
costituisce zona di rifugio, l'isola deve essere interrotta  per  una
larghezza pari a quella del passaggio  pedonale  onde  permettere  ai
pedoni l'attraversamento a raso della pavimentazione  stradale  (fig.
128).