Art. 182. I disegni di leggi speciali per l'approvazione di spese nuove sono concertati tra il ministro del tesoro e il ministro al cui bilancio debbano essere aggiunte. Sono sempre presentati al Parlamento dal ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e sono accompagnati da una relazione e dagli occorrenti documenti giustificativi. L'autorizzazione delle spese nuove deve chiedersi per l'intera loro somma anche se debbano ripartirsi in piu' anni. Il reparto e' determinato nella stessa legge speciale. Gli anzidetti disegni di leggi speciali e le analoghe relazioni debbono essere trasmesse dai vari Ministri a quello del tesoro, Ragioneria generale, affinche' questa, dopo averli sottoposti all'approvazione del ministro del tesoro, possa prenderne nota nei propri registri.