Art. 183. Approvata la legge speciale, il ministro al cui bilancio la spesa e' aggiunta ne fa la ripartizione in articoli. Distribuisce pure in articoli le economie che fossero nella legge stessa approvate. Il decreto ministeriale relativo e' comunicato alla Ragioneria generale che, fattovi apporre il visto dal ministro del tesoro, provvede per la registrazione di esso alla Corte dei conti a senso del precedente articolo 152.