Art. 184. Per le maggiori spese cui possa sopperirsi coi fondi di riserva a' termini dell'articolo 142, i ministri, ove se ne presenti il bisogno, ne fanno proposta al ministro del tesoro, accompagnandola dei documenti atti a provare la necessita' della prelevazione dai detti fondi. Quando si tratti di spese impreviste, il decreto reale dovra', oltre le accennate circostanze, indicare altresi' che la prelevazione e' stata approvata con deliberazione del Consiglio dei ministri. Le maggiori spese che occorressero dopo approvata la legge di assestamento del bilancio, e alle quali non bastassero i fondi di riserva, dovranno essere proposte al Parlamento con singoli disegni di leggi speciali (1). --------------- (1) Art. 37 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.