(Regolamento-art. 185)
 
                              Art. 185. 
 
  E' vietato il trasporto  da  un  capitolo  all'altro  dei  fondi  a
ciascuno di essi assegnati nel bilancio, o compresi in capitoli nuovi
(2). 
 
  Tale trasporto potra' farsi soltanto colla legge di assestamento  o
colle leggi speciali per spese nuove e maggiori. 
 
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          (2) Art. 35 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.