Art. 185. E' vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno di essi assegnati nel bilancio, o compresi in capitoli nuovi (2). Tale trasporto potra' farsi soltanto colla legge di assestamento o colle leggi speciali per spese nuove e maggiori. --------------- (2) Art. 35 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.