Art. 187. Le somme pagate sopra un capitolo del bilancio in conto di competenza, che, durante l'esercizio fossero restituite al tesoro, potranno essere ristabilite in aumento al fondo stanziato pel capitolo medesimo. Se nel corso dell'esercizio avvenisse la restituzione di somme pagate negli esercizi precedenti, la reintegrazione si fara' al corrispondente capitolo del conto dei residui. Le reintegrazioni si fanno per decreto del ministro del tesoro registrato alla Corte dei conti, e sono regolate colla legge di' approvazione del rendiconto generale consuntivo dell'anno in corso.