(Regolamento-art. 187)
 
                              Art. 187. 
 
  Le somme  pagate  sopra  un  capitolo  del  bilancio  in  conto  di
competenza, che, durante l'esercizio fossero  restituite  al  tesoro,
potranno  essere  ristabilite  in  aumento  al  fondo  stanziato  pel
capitolo medesimo. 
 
  Se nel corso dell'esercizio  avvenisse  la  restituzione  di  somme
pagate negli esercizi  precedenti,  la  reintegrazione  si  fara'  al
corrispondente capitolo del conto dei residui. 
 
  Le reintegrazioni si fanno per  decreto  del  ministro  del  tesoro
registrato alla Corte dei conti, e  sono  regolate  colla  legge  di'
approvazione del rendiconto generale consuntivo dell'anno in corso.