(Regolamento-art. 188)
 
                              Art. 188. 
 
  Quando occorra ad una Amministrazione di usare  per  i  servizi  ad
essa affidati materie  di  magazzino,  utensili,  macchine  ed  altri
oggetti esistenti a consegna di un'altra Amministrazione, la prima ne
paghera' l'ammontare con regolare mandato o con versamento diretto in
Tesoreria. La somma corrispondente verra' compresa fra le entrate  ed
imputata al capitolo Entrate eventuali per reintegrazioni e  recupero
di fondi nel bilancio passivo, di cui all'articolo 145  del  presente
regolamento. 
 
  Ove occorresse ricompletare i magazzini o  ricomprare  i  materiali
medesimi, puo' la somma stessa  essere  reintegrata  in  aumento  del
corrispondente capitolo della competenza, o dei residui del  bilancio
del Ministero che ha fornito i materiali. 
 
  Il reintegro si fa per decreto del Ministero del tesoro, Ragioneria
generale, registrato alla Corte dei conti e comunicato alla Direzione
generale del tesoro ed ai Ministeri interessati. 
 
  Si  provvedera'  nello  stesso  modo  per  le  somministrazioni  di
materiali da uno ad altro servizio di uno stesso Ministero, quando  i
fondi per provviste dei detti materiali siano inscritti nel  bilancio
in capitoli distinti per ciascun servizio.