Art. 188. Quando occorra ad una Amministrazione di usare per i servizi ad essa affidati materie di magazzino, utensili, macchine ed altri oggetti esistenti a consegna di un'altra Amministrazione, la prima ne paghera' l'ammontare con regolare mandato o con versamento diretto in Tesoreria. La somma corrispondente verra' compresa fra le entrate ed imputata al capitolo Entrate eventuali per reintegrazioni e recupero di fondi nel bilancio passivo, di cui all'articolo 145 del presente regolamento. Ove occorresse ricompletare i magazzini o ricomprare i materiali medesimi, puo' la somma stessa essere reintegrata in aumento del corrispondente capitolo della competenza, o dei residui del bilancio del Ministero che ha fornito i materiali. Il reintegro si fa per decreto del Ministero del tesoro, Ragioneria generale, registrato alla Corte dei conti e comunicato alla Direzione generale del tesoro ed ai Ministeri interessati. Si provvedera' nello stesso modo per le somministrazioni di materiali da uno ad altro servizio di uno stesso Ministero, quando i fondi per provviste dei detti materiali siano inscritti nel bilancio in capitoli distinti per ciascun servizio.