(Allegato-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
               (Rapporti con controparti qualificate) 
 
  1. Sono controparti qualificate i clienti a  cui  sono  prestati  i
servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio
e/o  di  ricezione  e  trasmissione  ordini,   definiti   come   tali
dall'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3),  del
Testo Unico. 
 
  2.  Sono  altresi'  controparti  qualificate  le  imprese  di   cui
all'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) non  gia'  richiamate  al
comma 1, a cui sono prestati i servizi  ivi  menzionati,  nonche'  le
imprese che siano qualificate come tali, ai sensi  dell'articolo  30,
paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, dall'ordinamento dello Stato
dell'UE in  cui  hanno  sede  o  che  siano  sottoposte  a  identiche
condizioni e requisiti nello Stato non-UE  in  cui  hanno  sede.  Gli
intermediari ottengono da tali controparti la conferma esplicita,  in
via generale  o  in  relazione  alle  singole  operazioni,  che  esse
accettano di essere trattate come controparti qualificate. 
 
  3. Nei confronti delle  controparti  qualificate  gli  intermediari
agiscono  in  modo  onesto,  equo  e   professionale   e   utilizzano
comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura  del
soggetto e della sua attivita'. 
 
  4. Alla prestazione dei  servizi  di  investimento  e  dei  servizi
accessori a essi connessi, alle controparti qualificate si  applicano
gli articoli 36, 51, comma 3, 60, nonche' le disposizioni di  cui  al
Titolo VIII del Libro III e al Libro IV. 
 
  5. La classificazione come controparte qualificata  non  pregiudica
la facolta' del soggetto di chiedere, in  via  generale  o  per  ogni
singola operazione, di essere trattato come un cliente  professionale
ovvero,  in  via  espressa,  come  un  cliente  al   dettaglio.   Gli
intermediari di cui all'articolo 35, comma 1, lettera  b),  applicano
gli articoli 61 e 71 del regolamento (UE) 2017/565.