Art. 61. (Rapporti con controparti qualificate) 1. Sono controparti qualificate i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3), del Testo Unico. 2. Sono altresi' controparti qualificate le imprese di cui all'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) non gia' richiamate al comma 1, a cui sono prestati i servizi ivi menzionati, nonche' le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, dall'ordinamento dello Stato dell'UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede. Gli intermediari ottengono da tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate. 3. Nei confronti delle controparti qualificate gli intermediari agiscono in modo onesto, equo e professionale e utilizzano comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura del soggetto e della sua attivita'. 4. Alla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a essi connessi, alle controparti qualificate si applicano gli articoli 36, 51, comma 3, 60, nonche' le disposizioni di cui al Titolo VIII del Libro III e al Libro IV. 5. La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facolta' del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in via espressa, come un cliente al dettaglio. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 61 e 71 del regolamento (UE) 2017/565.