(Allegato-art. 115)
                              Art. 115. 
      Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria 
 
    1. L'esercizio dell'attivita' libero professionale avviene al  di
fuori dell'impegno di servizio e  si  puo'  svolgere  nelle  seguenti
forme: 
      a) libera professione individuale, caratterizzata dalla  scelta
diretta -da parte dell'utente- del singolo professionista  cui  viene
richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, (Attivita'
libero professionale intramuraria dei dirigenti); 
      b)  attivita'  libero  professionale  a  pagamento,  ai   sensi
dell'art. 114, comma 4, (Attivita' libero professionale  intramuraria
dei  dirigenti),  svolte  in  equipe  all'interno   delle   strutture
aziendali, caratterizzata dalla richiesta  di  prestazioni  da  parte
dell'utente,  singolo  o  associato   anche   attraverso   forme   di
rappresentanza,  all'equipe,  che  vi  provvede  nei   limiti   delle
disponibilita' orarie concordate; 
      c)  partecipazione  ai  proventi  di  attivita'   professionale
richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in
equipe, in strutture di altra azienda del SSN o  di  altra  struttura
sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse; 
      d) partecipazione ai proventi  di  attivita'  professionali,  a
pagamento richieste da terzi (utenti singoli,  associati,  aziende  o
enti) all'azienda o ente anche al fine di consentire la riduzione dei
tempi di attesa, secondo programmi predisposti  dall'azienda  stessa,
d'intesa con le equipes dei servizi interessati. 
    2. Si considerano prestazioni erogate  nel  regime  di  cui  alla
lettera d) del  comma  1  anche  le  prestazioni  richieste,  in  via
eccezionale   e   temporanea,    ad    integrazione    dell'attivita'
istituzionale, dalle aziende o enti ai propri dirigenti allo scopo di
ridurre le liste di attesa o  di  acquisire  prestazioni  aggiuntive,
soprattutto in presenza di  carenza  di  organico  ed  impossibilita'
anche momentanea  di  coprire  i  relativi  posti  con  personale  in
possesso  dei  requisiti  di  legge,  in  accordo  con   le   equipes
interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e  regionali  in
materia. 
    2-bis. Qualora  tra  i  servizi  istituzionali  da  assicurare  -
eccedenti gli obiettivi prestazionali di  cui  all'art.  24  comma  6
(Orario di lavoro dei dirigenti) - rientrino  i  servizi  di  guardia
notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo  le  condizioni
di operativita' ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle  linee
di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle guardie  e
la loro durata. E' inoltre necessario che: 
      a) sia razionalizzata la rete dei servizi  ospedalieri  interni
dell'azienda o ente per  l'ottimizzazione  delle  attivita'  connesse
alla continuita' assistenziale; 
      b) siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in
tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi
contrattuali; 
      c) sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con
il ricorso al comma 2 non superiore al  12%  delle  guardie  notturne
complessivamente svolte in azienda o ente, il  quale  rappresenta  il
budget di spesa massimo disponibile; 
      d) la tariffa per ogni turno di guardia notturna e' fissata  in
euro 480,00 lordi. 
    3. La presente disciplina e' soggetta a verifiche e  monitoraggio
secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo regionale. 
    4. L'attivita' libero professionale e' prestata con le  modalita'
indicate  nell'art.  5,  comma  4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 marzo 2000. L'autorizzazione  ivi  prevista
e' concessa anche nei casi di esercizio  di  attivita'  professionali
svolte in qualita' di specialista in medicina  del  lavoro  o  medico
competente  nell'ambito  delle   attivita'   previste   dal   decreto
legislativo n. 81/2008, con esclusione dei dirigenti che  versino  in
condizioni di incompatibilita' in quanto  direttamente  addetti  alle
attivita' di prevenzione di cui all'art. 118 (Attivita' professionale
dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione).