(Allegato-art. 116)
                              Art. 116. 
          Criteri generali per la formazione delle tariffe 
                  e per l'attribuzione dei proventi 
 
    1.  I  criteri  per  l'attribuzione  dei  relativi  proventi   ai
dirigenti interessati nonche' al  personale  che  presta  la  propria
collaborazione sono stabiliti dall'azienda  con  apposita  disciplina
adottata con le procedure dell'art. 114, comma 1,  (Attivita'  libero
professionale intramuraria dei dirigenti). 
    2. Nella fissazione delle tariffe  le  aziende  o  enti  terranno
conto, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, ivi  incluso
l'art. 1, comma 4, lettera c della legge n.  120/2007,  dei  seguenti
criteri generali: 
      a) relativamente alle attivita' ambulatoriali o di  diagnostica
strumentale e di laboratorio, la tariffa  e'  riferita  alla  singola
prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni; 
      b)  relativamente   alle   prestazioni   libero   professionali
individuali, in regime di ricovero e day hospital di cui all'art. 115
(Tipologie di attivita' libero  professionale  intramuraria)  lettera
a), b) e c), la tariffa forfettaria e'  definita  tenendo  conto  dei
livelli di partecipazione alla spesa delle Regioni, nei limiti  delle
quote previste dall'art. 28,  commi  1  e  seguenti  della  legge  n.
488/1999; 
      c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica
strumentale e di laboratorio devono essere remunerative  di  tutti  i
costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le voci
relative ai compensi  del  libero  professionista,  dell'equipe,  del
personale di supporto, i costi - pro quota  -  anche  forfetariamente
stabiliti   -   per   l'ammortamento   e   la   manutenzione    delle
apparecchiature nonche' gli altri costi evidenziati dalla  aziende  o
enti ai sensi  dell'art.  1,  comma  4,  lettera  c  della  legge  n.
120/2007; 
      d) le tariffe di cui  alla  lettera  c)  non  possono  comunque
essere determinate in  importi  inferiori  a  quelli  previsti  dalle
vigenti disposizioni a titolo di partecipazione  del  cittadino  alla
spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni.  L'amministrazione
puo' concordare con i dirigenti  interessati  tariffe  inferiori  per
gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera  professione
da parte dei  dirigenti,  finalizzate  alla  riduzione  di  tempi  di
attesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del  decreto  legislativo  n.
124/1998. 
      e) Le  tariffe  sono  verificate  annualmente,  anche  ai  fini
dell'art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
      f)  Nell'attivita'  libero  professionale  di  equipe  di   cui
all'art. 115 comma 1, lettere b), c) e  d)  (Tipologie  di  attivita'
libero professionale intramuraria) la distribuzione della quota parte
spettante ai singoli componenti avviene - da parte  delle  aziende  o
enti - su indicazione dell'equipe stessa. 
      g) Le tariffe delle prestazioni  libero  professionali  di  cui
all'art. 115 comma  1  lettera  a)  (Tipologie  di  attivita'  libero
professionale  intramuraria)  comprensive  di   eventuale   relazione
medica, sono  definite  dalle  aziende  o  enti  di  concerto  con  i
dirigenti interessati, con  la  finalita'  di  garantire  un  livello
equilibrato delle tariffe che si riferiscono a prestazioni  analoghe.
Cio' vale anche per le attivita' di cui alla lettera c) dello  stesso
articolo, se svolte individualmente. 
      h) Per le attivita' di cui alla lettera c), comma  1,  dell'art
115. (Tipologie  di  attivita'  libero  professionale  intramuraria),
svolte in equipe, la tariffa e' definita dalle aziende o enti, previa
convenzione, anche per la determinazione dei  compensi  spettanti  ai
soggetti interessati e d'intesa con i medesimi. 
      i) un'ulteriore quota della  tariffa  da  attribuire  ai  sensi
dell'art.  7,  comma  5,  lettera   d)   (Contrattazione   collettiva
integrativa: soggetti e materie) cosi'  come  previsto  dall'art.  5,
comma 2, lettera e) del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 27 marzo 2000. Dalla  ripartizione  del  fondo  previsto
dalla disposizione normativa da ultimo citata, non puo' derivare  per
i  destinatari  un  beneficio  economico  superiore  a  quello  medio
percepito   dai   dirigenti   che   espletano   l'attivita'    libero
professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale. 
    3. Nella contrattazione integrativa dovranno essere definiti,  ai
sensi dell'art. 7, comma 5,  lettera  d)  (Contrattazione  collettiva
integrativa:  soggetti  e  materie)  gli   incentivi   economici   da
attribuire al personale dirigenziale degli altri ruoli professionale,
tecnico e amministrativo, a  valere  sulle  risorse  derivanti  dalle
tariffe,   che   con   la   propria   attivita'    rende    possibile
l'organizzazione   per   l'esercizio   della    libera    professione
intramuraria. Il valore  di  tale  incentivo,  attribuito  a  ciascun
dirigente, non puo' superare il valore medio attribuito al  personale
di cui al comma 2 lettera i).