(Allegato-art. 117)
                              Art. 117. 
                     Altre attivita' a pagamento 
 
    1. L'attivita' di consulenza dei dirigenti per lo svolgimento  di
compiti inerenti i fini  istituzionali,  all'interno  dell'azienda  o
ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art.
18, comma 1, paragrafo II, lettera c) (Tipologie di incarico). 
    2. Qualora l'attivita' di consulenza sia  chiesta  all'azienda  o
ente da soggetti terzi, essa costituisce  una  particolare  forma  di
attivita' aziendale a pagamento, rientrante tra  le  ipotesi  di  cui
all'art. 115, comma 1, lettera  d)  (Tipologie  di  attivita'  libero
professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori  dell'impegno
di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le  modalita'
sottoindicate: 
      a) In servizi sanitari di altra azienda o  ente  del  comparto,
mediante apposita convenzione  tra  le  istituzioni  interessate  che
disciplini: 
        i limiti orari minimi  e  massimi  dell'impegno,  comprensivi
anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili
con l'articolazione dell'orario di lavoro; 
        il compenso e le modalita' di svolgimento. 
      b) Presso istituzioni pubbliche  non  sanitarie  o  istituzioni
socio - sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione
tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attivita'  non  e'  in
contrasto con le finalita' ed i compiti  istituzionali  del  Servizio
sanitario nazionale e disciplini: 
        la durata della convenzione; 
        la natura della prestazione,  che  non  puo'  configurare  un
rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale; 
        i   limiti   di   orario   dell'impegno,   compatibili    con
l'articolazione dell'orario di lavoro; 
        l'entita' del compenso; 
        motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la
compatibilita' con l'attivita' di istituto. 
    3. Il compenso per le attivita' di cui alle lettere a) e b)  deve
affluire  all'azienda  o  ente  di  appartenenza  che   provvede   ad
attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della
consulenza con la retribuzione del mese successivo. 
    4. Tra le attivita' di cui al presente articolo rientra quella di
certificazione medico legale  resa  dall'azienda  o  ente  per  conto
dell'Istituto Nazionale degli Infortuni  sul  lavoro  (I.N.A.I.L.)  a
favore degli infortunati sul  lavoro  e  tecnopatici,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive
modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 526 e
527 della legge n. 145/2018. Per i compensi si applica il comma 3. 
    5. L'atto indicato  nell'art.  114,  comma  1  (Attivita'  libero
professionale intramuraria dei dirigenti) disciplina, inoltre, i casi
in  cui  l'assistito  puo'  chiedere  all'azienda  o  ente   che   la
prestazione sia resa direttamente dal  dirigente  da  lui  scelto  ed
erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione
alle particolari prestazioni assistenziali richieste o  al  carattere
occasionale e straordinario delle prestazioni stesse  o  al  rapporto
fiduciario gia' esistente con il dirigente prescelto con  riferimento
all'attivita'    libero     professionale     intramuraria     svolta
individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda o ente. 
    6. L'atto aziendale di cui  all'art.  114,  comma  1,  (Attivita'
libero professionale intramuraria dei dirigenti) disciplina i casi in
cui le attivita' professionali sono richieste a pagamento da  singoli
utenti e svolte individualmente o in equipe, in  strutture  di  altra
azienda o ente del Servizio sanitario nazionale o di altra  struttura
sanitaria non accreditata, e sono  disciplinate  da  convenzione.  Le
predette attivita' sono consentite solo se a carattere occasionale  e
se preventivamente autorizzate dall'azienda o ente con  le  modalita'
stabilite dalla convenzione. L'azienda o ente con  l'atto  richiamato
disciplina in conformita' al presente contratto: il limite massimo di
attivita'  di  ciascun  dirigente  tenuto  anche  conto  delle  altre
attivita' svolte; l'entita' del  compenso  dovuto  al  dirigente  e/o
all'equipe  che  ha  effettuato  la  prestazione;  le  modalita'   di
riscossione e di attribuzione dei compensi, la  quota  della  tariffa
spettante all'azienda  stabilita  in  conformita'  alle  disposizioni
legislative vigenti, ivi incluso l'art.  1,  comma  4,  lett.c  della
legge n. 120/2007. 
    7. L'atto aziendale di  cui  all'art.  114,  comma  1  (Attivita'
libero professionale intramuraria dei dirigenti), disciplina, infine,
l'attivita' professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda
o ente e svolta, fuori dall'orario di  lavoro,  sia  all'interno  che
all'esterno  delle  strutture  aziendali.  Tale  attivita'  puo',   a
richiesta del dirigente  interessato,  essere  considerata  attivita'
libero-professionale intramuraria e sottoposta  alla  disciplina  per
tale  attivita'  ovvero  considerata  come  obiettivo   prestazionale
incentivato con le specifiche risorse introitate, in  conformita'  al
presente contratto. 
    8. Per le prestazioni di cui al  comma  7,  l'atto  aziendale  in
conformita'  di  quanto  previsto  dal  presente  articolo   e   alle
disposizioni legislative vigenti, ivi  incluso  l'art.  1,  comma  4,
lettera c della  legge  n.  120/2007,  stabilisce  per  le  attivita'
svolte, per conto dell'azienda in regime libero professionale: 
      a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente,  comprensivi
anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio,
compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; 
      b) l'entita' del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato
la prestazione, ove l'attivita'  abbia  luogo  fuori  dell'orario  di
lavoro e l'eventuale  rimborso  spese  dallo  stesso  sostenute,  ove
l'attivita'  abbia  luogo  nell'orario  di  lavoro  ma  fuori   della
struttura di appartenenza; 
      c) le modalita' di attribuzione dei compensi e rimborsi spese; 
      d)  La  partecipazione  ai  proventi  per  le  prestazioni   di
diagnostica strumentale e di laboratorio non puo' essere superiore al
50 per cento  della  tariffa  per  le  prestazioni  finalizzate  alla
riduzione delle liste di attesa,  ai  sensi  dell'art.  15-quinquies,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni; 
      e) L'attivita'  deve  garantire,  di  norma,  il  rispetto  dei
principi della fungibilita' e della rotazione di tutto  il  personale
che eroga le prestazioni.