Art. 87.
Incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione minima
unificata
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di
tredicesima mensilita', previsto dall'art. 2 del CCNL del 6 maggio
2010 per l'Area III, con riferimento alla sola dirigenza di cui alla
presente sezione, e' incrementato, dalle date sotto indicate, dei
seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici
mensilita':
a decorrere dal 1° gennaio 2016 di euro 21,25;
rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017 in euro 64,35;
rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018 in euro 125,00.
2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del
presente CCNL, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con
decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce
retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare di cui al
comma 1.
3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima
decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo
per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui
al comma 1, e' rideterminato in euro 45.260,77.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la retribuzione di posizione
minima unificata prevista dagli articoli 5 e 6 del CCNL del 6 maggio
2010 per l'Area III, con riferimento alla sola dirigenza di cui alla
presente sezione, e' rideterminata nei valori di cui alla seguente
tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico