Art. 87. Incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione minima unificata 1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', previsto dall'art. 2 del CCNL del 6 maggio 2010 per l'Area III, con riferimento alla sola dirigenza di cui alla presente sezione, e' incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita': a decorrere dal 1° gennaio 2016 di euro 21,25; rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017 in euro 64,35; rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018 in euro 125,00. 2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare di cui al comma 1. 3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al comma 1, e' rideterminato in euro 45.260,77. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la retribuzione di posizione minima unificata prevista dagli articoli 5 e 6 del CCNL del 6 maggio 2010 per l'Area III, con riferimento alla sola dirigenza di cui alla presente sezione, e' rideterminata nei valori di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico