(Allegato-art. 87)
                              Art. 87. 
 
Incrementi dello stipendio  tabellare  e  della  retribuzione  minima
                              unificata 
 
    1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del  rateo  di
tredicesima mensilita', previsto dall'art. 2 del CCNL  del  6  maggio
2010 per l'Area III, con riferimento alla sola dirigenza di cui  alla
presente sezione, e' incrementato, dalle  date  sotto  indicate,  dei
seguenti  importi  mensili  lordi   da   corrispondersi   per tredici
mensilita': 
      a decorrere dal 1° gennaio 2016 di euro 21,25; 
      rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017 in euro 64,35; 
      rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018 in euro 125,00. 
    2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del
presente CCNL, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta  con
decorrenza 2010 cessa  di  essere  corrisposta  come  specifica  voce
retributiva ed e' conglobata nello  stipendio  tabellare  di  cui  al
comma 1. 
    3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con  la  medesima
decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo  lordo
per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui
al comma 1, e' rideterminato in euro 45.260,77. 
    4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la retribuzione di  posizione
minima unificata prevista dagli articoli 5 e 6 del CCNL del 6  maggio
2010 per l'Area III, con riferimento alla sola dirigenza di cui  alla
presente sezione, e' rideterminata nei valori di  cui  alla  seguente
tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico