Art. 88.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli
incrementi di cui all'art. 87 hanno effetto integralmente, alle
decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del
trattamento di quiescenza. Agli effetti del trattamento di fine
rapporto, dell'indennita' premio di fine servizio o di trattamenti
equipollenti comunque denominati, dell'indennita' sostitutiva del
preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice
civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.