Art. 89. Nuova disciplina della retribuzione di posizione 1. Ad ogni dirigente di cui alla presente sezione e' riconosciuta, con la decorrenza indicata al comma 3, una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 70. Essa e' fissa e ricorrente ed e' corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 90, per tredici mensilita'. 2. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico. 3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente ipotesi, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilita' della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come indicato nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 4. I valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui al citato comma 3 assorbono e ricomprendono, i valori in godimento, da parte di ciascun titolare di incarico, della retribuzione minima contrattuale unificata di cui all'art. 87, comma 4 e della differenza sui minimi, le quali pertanto, con la medesima decorrenza di cui al comma 3, cessano di essere corrisposte. 5. I valori di retribuzione di posizione parte fissa, derivanti dall'applicazione del comma 3 sono coperti e finanziati a carico del Fondo di cui all'art. 90. Al fine di assicurare la copertura a carico del suddetto Fondo, in prima applicazione e fintantoche' non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'art. 70, comma 6, sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere. Nel caso in cui la retribuzione di posizione parte variabile di cui al precedente periodo non sia sufficiente a garantire il nuovo valore di retribuzione di posizione parte fissa, i nuovi valori sono corrisposti nei limiti della copertura assicurata dall'utilizzo, con il seguente ordine di priorita': a) delle risorse di cui all'art. 90, comma 3, lettera a); b) delle risorse di cui all'art. 90, comma 3, lettera e); c) di ulteriori risorse prelevate dal fondo di cui all'art. 91, nei limiti comunque consentiti dalle esigenze di funzionalita' delle aziende o enti; d) delle risorse del fondo di cui all'art. 90 resesi di nuovo disponibili a seguito di nuova graduazione o proporzionale riduzione delle retribuzioni di posizione parte variabile di tutti i dirigenti. 6. La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte fissa e della parte variabile - e' definita entro i valori massimi annui lordi per tredici mensilita' di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 7. Resta fermo quanto previsto all'art. 81, comma 4, in merito alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva in caso di valutazione negativa. 8. La retribuzione di posizione complessiva e' attribuita sulla base della graduazione delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto delle articolazioni aziendali individuate dalle leggi regionali di organizzazione. 9. La graduazione delle funzioni e' effettuata dalle aziende od enti sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che i medesimi enti od aziende possono assumere, anche in modo semplificato, per adattarli alla loro specifica situazione organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali nonche' previo confronto ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera a): a) tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dal capo II di cui al Titolo III sul «Sistema degli incarichi dirigenziali» e in particolare dall'art. 70, comma 1; b) complessita' della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti; c) grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata; d) affidamento e gestione di budget; e) consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato; f) importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge; g) svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attivita' direzionali; h) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale; i) utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente; j) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda o ente; k) produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente; l) rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa interna all'unita' operativa ovvero a livello aziendale; m) ampiezza del bacino di utenza per le unita' operative caratterizzate da tale elemento e reale capacita' di soddisfacimento della domanda di servizi espressa; n) valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purche' collegata oggettivamente con uno o piu' dei precedenti criteri; o) per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale al dipartimento o alla struttura complessa. 10. Nell'ambito della medesima azienda o ente, agli incarichi e' attribuita la stessa retribuzione di posizione complessiva, a parita' di rilevanza delle funzioni sulla base dei criteri di graduazione adottati.