Art. 89.
Nuova disciplina della retribuzione di posizione
1. Ad ogni dirigente di cui alla presente sezione e'
riconosciuta, con la decorrenza indicata al comma 3, una retribuzione
di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui
all'art. 70. Essa e' fissa e ricorrente ed e' corrisposta, con oneri
a carico del fondo di cui all'art. 90, per tredici mensilita'.
2. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 si compone di
una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una
parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo
d'incarico.
3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
sottoscrizione della presente ipotesi, i valori annui lordi
complessivi per tredici mensilita' della retribuzione di posizione
parte fissa sono ridefiniti come indicato nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. I valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui al
citato comma 3 assorbono e ricomprendono, i valori in godimento, da
parte di ciascun titolare di incarico, della retribuzione minima
contrattuale unificata di cui all'art. 87, comma 4 e della differenza
sui minimi, le quali pertanto, con la medesima decorrenza di cui al
comma 3, cessano di essere corrisposte.
5. I valori di retribuzione di posizione parte fissa, derivanti
dall'applicazione del comma 3 sono coperti e finanziati a carico del
Fondo di cui all'art. 90. Al fine di assicurare la copertura a carico
del suddetto Fondo, in prima applicazione e fintantoche' non si
renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della
retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione
ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'art. 70, comma 6,
sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione
di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di
incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore
individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in
essere. Nel caso in cui la retribuzione di posizione parte variabile
di cui al precedente periodo non sia sufficiente a garantire il nuovo
valore di retribuzione di posizione parte fissa, i nuovi valori sono
corrisposti nei limiti della copertura assicurata dall'utilizzo, con
il seguente ordine di priorita':
a) delle risorse di cui all'art. 90, comma 3, lettera a);
b) delle risorse di cui all'art. 90, comma 3, lettera e);
c) di ulteriori risorse prelevate dal fondo di cui all'art. 91,
nei limiti comunque consentiti dalle esigenze di funzionalita' delle
aziende o enti;
d) delle risorse del fondo di cui all'art. 90 resesi di nuovo
disponibili a seguito di nuova graduazione o proporzionale riduzione
delle retribuzioni di posizione parte variabile di tutti i dirigenti.
6. La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma
della parte fissa e della parte variabile - e' definita entro i
valori massimi annui lordi per tredici mensilita' di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
7. Resta fermo quanto previsto all'art. 81, comma 4, in merito
alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva in caso
di valutazione negativa.
8. La retribuzione di posizione complessiva e' attribuita sulla
base della graduazione delle funzioni definita in sede aziendale,
tenendo conto delle articolazioni aziendali individuate dalle leggi
regionali di organizzazione.
9. La graduazione delle funzioni e' effettuata dalle aziende od
enti sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che i
medesimi enti od aziende possono assumere, anche in modo
semplificato, per adattarli alla loro specifica situazione
organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali nonche' previo
confronto ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera a):
a) tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto
previsto dal capo II di cui al Titolo III sul «Sistema degli
incarichi dirigenziali» e in particolare dall'art. 70, comma 1;
b) complessita' della struttura in relazione alla sua
articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti;
c) grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura
sovraordinata;
d) affidamento e gestione di budget;
e) consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali
ricomprese nel budget affidato;
f) importanza e delicatezza della funzione esplicitata da
espresse e specifiche norme di legge;
g) svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo,
ispezione e vigilanza, verifica di attivita' direzionali;
h) grado di competenza specialistico - funzionale o
professionale;
i) utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e
strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica
per l'azienda od ente;
j) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento,
tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche
dell'azienda o ente;
k) produzione di entrate proprie destinate al finanziamento
generale dell'azienda od ente;
l) rilevanza degli incarichi di direzione di struttura
complessa interna all'unita' operativa ovvero a livello aziendale;
m) ampiezza del bacino di utenza per le unita' operative
caratterizzate da tale elemento e reale capacita' di soddisfacimento
della domanda di servizi espressa;
n) valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi
aziendali, purche' collegata oggettivamente con uno o piu' dei
precedenti criteri;
o) per gli incarichi professionali, afferenza della posizione
professionale al dipartimento o alla struttura complessa.
10. Nell'ambito della medesima azienda o ente, agli incarichi e'
attribuita la stessa retribuzione di posizione complessiva, a parita'
di rilevanza delle funzioni sulla base dei criteri di graduazione
adottati.