(Allegato-art. 89)
                              Art. 89. 
 
          Nuova disciplina della retribuzione di posizione 
 
    1.  Ad  ogni  dirigente  di  cui   alla   presente   sezione   e'
riconosciuta, con la decorrenza indicata al comma 3, una retribuzione
di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico  di  cui
all'art. 70. Essa e' fissa e ricorrente ed e' corrisposta, con  oneri
a carico del fondo di cui all'art. 90, per tredici mensilita'. 
    2. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 si  compone  di
una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo  -  e  di  una
parte variabile, che  insieme  rappresentano  il  valore  complessivo
d'incarico. 
    3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello  di
sottoscrizione  della  presente  ipotesi,  i   valori   annui   lordi
complessivi per tredici mensilita' della  retribuzione  di  posizione
parte fissa sono ridefiniti come indicato nella seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    4. I valori di retribuzione di posizione parte fissa  di  cui  al
citato comma 3 assorbono e ricomprendono, i valori in  godimento,  da
parte di ciascun titolare  di  incarico,  della  retribuzione  minima
contrattuale unificata di cui all'art. 87, comma 4 e della differenza
sui minimi, le quali pertanto, con la medesima decorrenza di  cui  al
comma 3, cessano di essere corrisposte. 
    5. I valori di retribuzione di posizione parte  fissa,  derivanti
dall'applicazione del comma 3 sono coperti e finanziati a carico  del
Fondo di cui all'art. 90. Al fine di assicurare la copertura a carico
del suddetto Fondo, in  prima  applicazione  e  fintantoche'  non  si
renderanno  disponibili  ulteriori  risorse,  gli  incrementi   della
retribuzione di posizione parte fissa derivanti  dalla  trasposizione
ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'art. 70, comma  6,
sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della  retribuzione
di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di
incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il  valore
individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in
essere. Nel caso in cui la retribuzione di posizione parte  variabile
di cui al precedente periodo non sia sufficiente a garantire il nuovo
valore di retribuzione di posizione parte fissa, i nuovi valori  sono
corrisposti nei limiti della copertura assicurata dall'utilizzo,  con
il seguente ordine di priorita': 
      a) delle risorse di cui all'art. 90, comma 3, lettera a); 
      b) delle risorse di cui all'art. 90, comma 3, lettera e); 
      c) di ulteriori risorse prelevate dal fondo di cui all'art. 91,
nei limiti comunque consentiti dalle esigenze di funzionalita'  delle
aziende o enti; 
      d) delle risorse del fondo di cui all'art. 90 resesi  di  nuovo
disponibili a seguito di nuova graduazione o proporzionale  riduzione
delle retribuzioni di posizione parte variabile di tutti i dirigenti. 
    6. La complessiva retribuzione di posizione - intesa  come  somma
della parte fissa e della parte  variabile  -  e'  definita  entro  i
valori massimi  annui  lordi  per  tredici  mensilita'  di  cui  alla
seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    7. Resta fermo quanto previsto all'art. 81, comma  4,  in  merito
alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva in caso
di valutazione negativa. 
    8. La retribuzione di posizione complessiva e'  attribuita  sulla
base della graduazione delle funzioni  definita  in  sede  aziendale,
tenendo conto delle articolazioni aziendali individuate  dalle  leggi
regionali di organizzazione. 
    9. La graduazione delle funzioni e' effettuata dalle  aziende  od
enti sulla base dei seguenti criteri e parametri  di  massima  che  i
medesimi  enti  od  aziende   possono   assumere,   anche   in   modo
semplificato,  per   adattarli   alla   loro   specifica   situazione
organizzativa, nel rispetto  delle  leggi  regionali  nonche'  previo
confronto ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera a): 
      a) tipologia di incarico  conferito,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal capo  II  di  cui  al  Titolo  III  sul  «Sistema  degli
incarichi dirigenziali» e in particolare dall'art. 70, comma 1; 
      b)  complessita'  della  struttura  in   relazione   alla   sua
articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti; 
      c) grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura
sovraordinata; 
      d) affidamento e gestione di budget; 
      e) consistenza delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
ricomprese nel budget affidato; 
      f) importanza  e  delicatezza  della  funzione  esplicitata  da
espresse e specifiche norme di legge; 
      g)  svolgimento  di  funzioni  di   coordinamento,   indirizzo,
ispezione e vigilanza, verifica di attivita' direzionali; 
      h)  grado  di   competenza   specialistico   -   funzionale   o
professionale; 
      i) utilizzazione nell'ambito della struttura di  metodologie  e
strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica
per l'azienda od ente; 
      j)  affidamento  di  programmi   di   ricerca,   aggiornamento,
tirocinio  e  formazione  in  rapporto   alle   esigenze   didattiche
dell'azienda o ente; 
      k) produzione di entrate  proprie  destinate  al  finanziamento
generale dell'azienda od ente; 
      l)  rilevanza  degli  incarichi  di  direzione   di   struttura
complessa interna all'unita' operativa ovvero a livello aziendale; 
      m) ampiezza del  bacino  di  utenza  per  le  unita'  operative
caratterizzate da tale elemento e reale capacita' di  soddisfacimento
della domanda di servizi espressa; 
      n) valenza strategica della struttura rispetto  agli  obiettivi
aziendali, purche'  collegata  oggettivamente  con  uno  o  piu'  dei
precedenti criteri; 
      o) per gli incarichi professionali, afferenza  della  posizione
professionale al dipartimento o alla struttura complessa. 
    10. Nell'ambito della medesima azienda o ente, agli incarichi  e'
attribuita la stessa retribuzione di posizione complessiva, a parita'
di rilevanza delle funzioni sulla base  dei  criteri  di  graduazione
adottati.