(Allegato-art. 90)
                              Art. 90. 
 
                   Fondo retribuzione di posizione 
 
    1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della  ipotesi
di CCNL, e' istituito  il  nuovo  Fondo  retribuzione  di  posizione,
relativo alla dirigenza destinataria della presente sezione. 
    2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad  invarianza
complessiva di spesa, in un unico  importo,  le  risorse  consolidate
nell'anno di sottoscrizione della ipotesi di CCNL - come  certificate
dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa -
del «Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennita' di direzione di struttura complessa» di  cui
all'art. 8 del  CCNL  6  maggio  2010,  biennio  economico  2008-2009
dell'Area III, destinate alla dirigenza di cui alla presente  sezione
e quindi al netto di quelle che, ad invarianza complessiva di  spesa,
sono state destinate alla dirigenza appartenente all'ex Area  III  ed
attualmente ricompresa  nel  campo  di  applicazione  del  CCNL  Area
Sanita' sottoscritto il 19 dicembre 2019. 
    3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato: 
      a) a decorrere dal 1° gennaio 2018,  di  un  importo,  su  base
annua, pari a euro  338,00  per  ogni  dirigente  destinatario  della
presente sezione in servizio alla data del 31 dicembre 2015; 
      b) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' che non saranno piu' corrisposte ai dirigenti  destinatari
della presente sezione cessati dal servizio a  partire  dall'anno  di
costituzione  del  presente   nuovo   Fondo;   l'importo   confluisce
stabilmente  nel  Fondo  dell'anno  successivo  alla  cessazione  dal
servizio in misura intera in ragione d'anno; 
      c) delle risorse che saranno determinate, a  partire  dall'anno
di costituzione del presente nuovo Fondo, in  applicazione  dell'art.
50, comma 3, lettera a) del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area  III  tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lettera a) e  tenendo
conto dei soli posti di organico relativi alla dirigenza destinataria
della presente sezione; 
      d) delle risorse che saranno determinate, a  partire  dall'anno
di costituzione del presente nuovo Fondo, in  applicazione  dell'art.
53, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III, tenendo  conto  dei
soli posti di organico relativi dirigenza destinataria della presente
sezione; 
      e) delle eventuali risorse  trasferite  al  presente  Fondo  ai
sensi dell'art. 91, comma 10. 
    4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi che potranno risultare variabili di anno in anno: 
      a) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 CCNL 8 giugno 2000
dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza destinataria  della
presente sezione; 
      b) delle eventuali risorse derivanti da disposizioni  di  legge
utilizzabili  per  trattamenti  economici  in  favore  dei  dirigenti
destinatari della presente sezione, coerenti  con  le  finalita'  del
presente Fondo. 
    5. Le risorse di cui al comma 3, lettere c), d) e quelle  di  cui
al comma 4, lettera a) sono stanziate nel rispetto delle linee  guida
regionali. Le risorse di cui al comma 4, lettera  a)  sono  stanziate
nel rispetto dei vincoli  dettati  dalle  disposizioni  normative  in
materia di equilibrio dei costi (piani di rientro). 
    6. Le risorse di cui al comma 3, lettere c), d) e quelle  di  cui
al comma 4, lettera a), individuate quali fonti di alimentazione  sia
del Fondo di cui al presente articolo che del Fondo di  cui  all'art.
91,  confluiscono  nella  quota,  parziale  o  totale,  destinata  al
presente Fondo,  fermo  restando  che  il  computo  delle  stesse  e'
effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse. 
    7. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al  presente
articolo e del fondo di cui  al  successivo  art.  91  deve  comunque
avvenire,  complessivamente,  nel  rispetto  dei  limiti   finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 
    8. Le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  presente  articolo  sono
annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi: 
      a) retribuzione di posizione  parte  fissa  e  parte  variabile
secondo la disciplina di cui all'art. 89; 
      b) indennita' per incarico di direzione di struttura complessa; 
      c) eventuali trattamenti economici previsti  sulla  base  delle
specifiche disposizioni di legge di cui al comma  4,  lettera  b),  a
valere sulle risorse di cui alla medesima lettera; 
      d) eventuali assegni personali posti  a  carico  del  fondo  ai
sensi delle vigenti norme contrattuali.