Art. 90.
Fondo retribuzione di posizione
1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della ipotesi
di CCNL, e' istituito il nuovo Fondo retribuzione di posizione,
relativo alla dirigenza destinataria della presente sezione.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza
complessiva di spesa, in un unico importo, le risorse consolidate
nell'anno di sottoscrizione della ipotesi di CCNL - come certificate
dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa -
del «Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennita' di direzione di struttura complessa» di cui
all'art. 8 del CCNL 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009
dell'Area III, destinate alla dirigenza di cui alla presente sezione
e quindi al netto di quelle che, ad invarianza complessiva di spesa,
sono state destinate alla dirigenza appartenente all'ex Area III ed
attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area
Sanita' sottoscritto il 19 dicembre 2019.
3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un importo, su base
annua, pari a euro 338,00 per ogni dirigente destinatario della
presente sezione in servizio alla data del 31 dicembre 2015;
b) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' che non saranno piu' corrisposte ai dirigenti destinatari
della presente sezione cessati dal servizio a partire dall'anno di
costituzione del presente nuovo Fondo; l'importo confluisce
stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal
servizio in misura intera in ragione d'anno;
c) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno
di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art.
50, comma 3, lettera a) del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lettera a) e tenendo
conto dei soli posti di organico relativi alla dirigenza destinataria
della presente sezione;
d) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno
di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art.
53, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III, tenendo conto dei
soli posti di organico relativi dirigenza destinataria della presente
sezione;
e) delle eventuali risorse trasferite al presente Fondo ai
sensi dell'art. 91, comma 10.
4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi che potranno risultare variabili di anno in anno:
a) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 CCNL 8 giugno 2000
dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza destinataria della
presente sezione;
b) delle eventuali risorse derivanti da disposizioni di legge
utilizzabili per trattamenti economici in favore dei dirigenti
destinatari della presente sezione, coerenti con le finalita' del
presente Fondo.
5. Le risorse di cui al comma 3, lettere c), d) e quelle di cui
al comma 4, lettera a) sono stanziate nel rispetto delle linee guida
regionali. Le risorse di cui al comma 4, lettera a) sono stanziate
nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in
materia di equilibrio dei costi (piani di rientro).
6. Le risorse di cui al comma 3, lettere c), d) e quelle di cui
al comma 4, lettera a), individuate quali fonti di alimentazione sia
del Fondo di cui al presente articolo che del Fondo di cui all'art.
91, confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al
presente Fondo, fermo restando che il computo delle stesse e'
effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse.
7. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente
articolo e del fondo di cui al successivo art. 91 deve comunque
avvenire, complessivamente, nel rispetto dei limiti finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
8. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono
annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:
a) retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile
secondo la disciplina di cui all'art. 89;
b) indennita' per incarico di direzione di struttura complessa;
c) eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle
specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lettera b), a
valere sulle risorse di cui alla medesima lettera;
d) eventuali assegni personali posti a carico del fondo ai
sensi delle vigenti norme contrattuali.