Art. 90. Fondo retribuzione di posizione 1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della ipotesi di CCNL, e' istituito il nuovo Fondo retribuzione di posizione, relativo alla dirigenza destinataria della presente sezione. 2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, le risorse consolidate nell'anno di sottoscrizione della ipotesi di CCNL - come certificate dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa - del «Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennita' di direzione di struttura complessa» di cui all'art. 8 del CCNL 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009 dell'Area III, destinate alla dirigenza di cui alla presente sezione e quindi al netto di quelle che, ad invarianza complessiva di spesa, sono state destinate alla dirigenza appartenente all'ex Area III ed attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area Sanita' sottoscritto il 19 dicembre 2019. 3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato: a) a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un importo, su base annua, pari a euro 338,00 per ogni dirigente destinatario della presente sezione in servizio alla data del 31 dicembre 2015; b) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianita' che non saranno piu' corrisposte ai dirigenti destinatari della presente sezione cessati dal servizio a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; c) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 50, comma 3, lettera a) del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III tenuto conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lettera a) e tenendo conto dei soli posti di organico relativi alla dirigenza destinataria della presente sezione; d) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 53, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III, tenendo conto dei soli posti di organico relativi dirigenza destinataria della presente sezione; e) delle eventuali risorse trasferite al presente Fondo ai sensi dell'art. 91, comma 10. 4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato, con importi che potranno risultare variabili di anno in anno: a) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza destinataria della presente sezione; b) delle eventuali risorse derivanti da disposizioni di legge utilizzabili per trattamenti economici in favore dei dirigenti destinatari della presente sezione, coerenti con le finalita' del presente Fondo. 5. Le risorse di cui al comma 3, lettere c), d) e quelle di cui al comma 4, lettera a) sono stanziate nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di cui al comma 4, lettera a) sono stanziate nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei costi (piani di rientro). 6. Le risorse di cui al comma 3, lettere c), d) e quelle di cui al comma 4, lettera a), individuate quali fonti di alimentazione sia del Fondo di cui al presente articolo che del Fondo di cui all'art. 91, confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al presente Fondo, fermo restando che il computo delle stesse e' effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse. 7. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del fondo di cui al successivo art. 91 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 8. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi: a) retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile secondo la disciplina di cui all'art. 89; b) indennita' per incarico di direzione di struttura complessa; c) eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lettera b), a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera; d) eventuali assegni personali posti a carico del fondo ai sensi delle vigenti norme contrattuali.