Art. 91.
Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori
1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della ipotesi
di CCNL, e' istituito il nuovo Fondo risultato e altri trattamenti
accessori.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza
complessiva di spesa, in un unico importo, le seguenti risorse
consolidate nell'anno di sottoscrizione della ipotesi di CCNL, come
certificate dal competente organo di controllo della contrattazione
integrativa:
a) risorse del «Fondo per la retribuzione di risultato e per la
qualita' della prestazione individuale» di cui all'art. 10 del CCNL 6
maggio 2010 dell'Area III destinate alla sola dirigenza di cui alla
presente sezione e, quindi, al netto di quelle che sono state
destinate, ad invarianza complessiva di spesa, alla dirigenza
appartenente all'ex Area III ed attualmente ricompresa nel campo di
applicazione del CCNL Area Sanita' sottoscritto il 19 dicembre 2019;
b) risorse del Fondo delle condizioni di lavoro di cui all'art.
9 del CCNL 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009 dell'Area III
destinate alla sola dirigenza di cui alla presente sezione e, quindi,
al netto di quelle che sono state destinate, ad invarianza
complessiva di spesa, alla dirigenza appartenente all'ex Area III ed
attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area
Sanita' sottoscritto il 19 dicembre 2019.
3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un importo, su base
annua, pari a euro 312,00 per ogni dirigente destinatario della
presente sezione in servizio alla data del 31 dicembre 2015; a
decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall'anno successivo il
predetto importo e' rideterminato in euro 559,00;
b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno
di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art.
50, comma 3, lettera a) del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III, tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lettera a) e tenendo
conto dei soli posti di organico relativi alla dirigenza destinataria
della presente sezione;
c) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno
di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art.
53, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per
incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III, tenendo conto
dei soli posti di organico relativi dirigenza destinataria della
presente sezione.
4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi che potranno risultare variabili di anno in anno:
a) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA dei dirigenti
di cui alla presente sezione cessati dal servizio nel corso dell'anno
precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la
cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima
mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
b) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 CCNL 8 giugno 2000
dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza destinataria della
presente sezione;
c) delle risorse di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del
CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III calcolate con riferimento al monte
salari della dirigenza destinataria della presente sezione;
d) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997;
e) della quota di risparmi conseguiti e certificati in
attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98;
f) delle risorse previste da disposizioni di legge, coerenti
con le finalita' del presente fondo.
5. Le risorse di cui al comma 3, lettere b) e c) e quelle di cui
al comma 4, lettere b) e c), sono stanziate nel rispetto delle linee
guida regionali. Le risorse di cui al comma 4, ad eccezione di quelle
di cui alle lettere a) e f), sono stanziate nel rispetto dei vincoli
dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei
costi (piani di rientro).
6. Le risorse di cui al comma 3, lettere b), c) e quelle di cui
al comma 4, lettera b), individuate quali di fonti di alimentazione
sia del Fondo di cui al presente articolo che del Fondo di cui
all'art. 90, confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata
al presente Fondo, fermo restando che il computo delle stesse e'
effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse.
7. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente
articolo e del fondo di cui al precedente art. 90 deve comunque
avvenire, complessivamente, nel rispetto dei limiti finanziari
previsti dalle vigenti normative in materia.
8. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono
annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:
a) retribuzione di risultato secondo la disciplina di cui
all'art. 30 (Differenziazione e variabilita' della retribuzione di
risultato), ivi comprese le integrazioni di tale retribuzione
previste ai sensi dell'art. 92;
b) eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle
specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lettera f), a
valere sulle risorse di cui alla medesima lettera;
c) welfare integrativo secondo la disciplina di cui all'art.
32;
d) indennita' per sostituzioni di cui all'art. 73;
e) indennita' di cui all'art. 94 e di cui all'art. 95.
9. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8 sono
altresi' sommate eventuali risorse residue del presente Fondo,
nonche' del Fondo di cui all'art. 90, stanziate a bilancio e
certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato
possibile utilizzarle integralmente nell'anno di riferimento, le
quali sono vincolate a retribuzione di risultato. Resta comunque
fermo l'obbligo dell'integrale destinazione delle risorse nell'anno
contabile di competenza.
10. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 89, anche in
correlazione con la definizione di nuovi assetti organizzativi, gli
enti e le aziende possono ridurre stabilmente le complessive risorse
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in una misura comunque
non superiore al 30% delle stesse, incrementando di un importo
corrispondente le risorse di cui all'art. 90.
11. Alla retribuzione di risultato e' destinato, in sede di
contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera
b), un importo non inferiore al 70% delle risorse annualmente
disponibili a valere sul presente Fondo, considerate al netto di
quelle previste al comma 4, lettera f).