(Allegato-art. 91)
                              Art. 91. 
 
    Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori 
 
    1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della  ipotesi
di CCNL, e' istituito il nuovo Fondo risultato  e  altri  trattamenti
accessori. 
    2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad  invarianza
complessiva di spesa,  in  un  unico  importo,  le  seguenti  risorse
consolidate nell'anno di sottoscrizione della ipotesi di  CCNL,  come
certificate dal competente organo di controllo  della  contrattazione
integrativa: 
      a) risorse del «Fondo per la retribuzione di risultato e per la
qualita' della prestazione individuale» di cui all'art. 10 del CCNL 6
maggio 2010 dell'Area III destinate alla sola dirigenza di  cui  alla
presente sezione e,  quindi,  al  netto  di  quelle  che  sono  state
destinate,  ad  invarianza  complessiva  di  spesa,  alla   dirigenza
appartenente all'ex Area III ed attualmente ricompresa nel  campo  di
applicazione del CCNL Area Sanita' sottoscritto il 19 dicembre 2019; 
      b) risorse del Fondo delle condizioni di lavoro di cui all'art.
9 del CCNL 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009  dell'Area  III
destinate alla sola dirigenza di cui alla presente sezione e, quindi,
al  netto  di  quelle  che  sono  state  destinate,   ad   invarianza
complessiva di spesa, alla dirigenza appartenente all'ex Area III  ed
attualmente ricompresa  nel  campo  di  applicazione  del  CCNL  Area
Sanita' sottoscritto il 19 dicembre 2019. 
    3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato: 
      a) a decorrere dal 1° gennaio 2018,  di  un  importo,  su  base
annua, pari a euro  312,00  per  ogni  dirigente  destinatario  della
presente sezione in servizio  alla  data  del  31  dicembre  2015;  a
decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere  dall'anno  successivo  il
predetto importo e' rideterminato in euro 559,00; 
      b) delle risorse che saranno determinate, a  partire  dall'anno
di costituzione del presente nuovo Fondo, in  applicazione  dell'art.
50, comma 3, lettera a) del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III,  tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lettera a) e  tenendo
conto dei soli posti di organico relativi alla dirigenza destinataria
della presente sezione; 
      c) delle risorse che saranno determinate, a  partire  dall'anno
di costituzione del presente nuovo Fondo, in  applicazione  dell'art.
53, comma 1 del CCNL 8  giugno  2000  (Finanziamento  dei  fondi  per
incremento delle dotazioni organiche) dell'Area  III,  tenendo  conto
dei soli posti di  organico  relativi  dirigenza  destinataria  della
presente sezione. 
    4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi che potranno risultare variabili di anno in anno: 
      a) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA  dei  dirigenti
di cui alla presente sezione cessati dal servizio nel corso dell'anno
precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo  la
cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai  ratei  di  tredicesima
mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; 
      b) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 CCNL 8 giugno 2000
dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza destinataria  della
presente sezione; 
      c) delle risorse di cui all'art. 52, comma 5,  lettera  b)  del
CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III calcolate con riferimento  al  monte
salari della dirigenza destinataria della presente sezione; 
      d) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997; 
      e)  della  quota  di  risparmi  conseguiti  e  certificati   in
attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98; 
      f) delle risorse previste da disposizioni  di  legge,  coerenti
con le finalita' del presente fondo. 
    5. Le risorse di cui al comma 3, lettere b) e c) e quelle di  cui
al comma 4, lettere b) e c), sono stanziate nel rispetto delle  linee
guida regionali. Le risorse di cui al comma 4, ad eccezione di quelle
di cui alle lettere a) e f), sono stanziate nel rispetto dei  vincoli
dettati dalle disposizioni normative in  materia  di  equilibrio  dei
costi (piani di rientro). 
    6. Le risorse di cui al comma 3, lettere b), c) e quelle  di  cui
al comma 4, lettera b), individuate quali di fonti  di  alimentazione
sia del Fondo di cui al  presente  articolo  che  del  Fondo  di  cui
all'art. 90, confluiscono nella quota, parziale o  totale,  destinata
al presente Fondo, fermo restando che  il  computo  delle  stesse  e'
effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse. 
    7. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al  presente
articolo e del fondo di cui  al  precedente  art.  90  deve  comunque
avvenire,  complessivamente,  nel  rispetto  dei  limiti   finanziari
previsti dalle vigenti normative in materia. 
    8. Le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  presente  articolo  sono
annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi: 
      a) retribuzione di  risultato  secondo  la  disciplina  di  cui
all'art. 30 (Differenziazione e variabilita'  della  retribuzione  di
risultato),  ivi  comprese  le  integrazioni  di  tale   retribuzione
previste ai sensi dell'art. 92; 
      b) eventuali trattamenti economici previsti  sulla  base  delle
specifiche disposizioni di legge di cui al comma  4,  lettera  f),  a
valere sulle risorse di cui alla medesima lettera; 
      c) welfare integrativo secondo la disciplina  di  cui  all'art.
32; 
      d) indennita' per sostituzioni di cui all'art. 73; 
      e) indennita' di cui all'art. 94 e di cui all'art. 95. 
    9. Alle risorse rese  disponibili  ai  sensi  del  comma  8  sono
altresi'  sommate  eventuali  risorse  residue  del  presente  Fondo,
nonche' del  Fondo  di  cui  all'art.  90,  stanziate  a  bilancio  e
certificate  dagli  organi  di  controllo,  qualora  non  sia   stato
possibile utilizzarle  integralmente  nell'anno  di  riferimento,  le
quali sono vincolate a  retribuzione  di  risultato.  Resta  comunque
fermo l'obbligo dell'integrale destinazione delle  risorse  nell'anno
contabile di competenza. 
    10. Al fine di  garantire  la  copertura  degli  oneri  derivanti
dall'applicazione della disciplina  di  cui  all'art.  89,  anche  in
correlazione con la definizione di nuovi assetti  organizzativi,  gli
enti e le aziende possono ridurre stabilmente le complessive  risorse
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in una  misura  comunque
non superiore al  30%  delle  stesse,  incrementando  di  un  importo
corrispondente le risorse di cui all'art. 90. 
    11. Alla retribuzione di  risultato  e'  destinato,  in  sede  di
contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 66,  comma  1,  lettera
b), un  importo  non  inferiore  al  70%  delle  risorse  annualmente
disponibili a valere sul presente  Fondo,  considerate  al  netto  di
quelle previste al comma 4, lettera f).