(Allegato-art. 92)
                              Art. 92. 
 
                        Pronta disponibilita' 
 
    1. Il servizio di pronta disponibilita' e'  caratterizzato  dalla
immediata reperibilita' del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di
raggiungere il presidio nel tempo stabilito  con  il  piano  adottato
dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza. 
    2. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' i dirigenti -
esclusi quelli di struttura complessa -  in  servizio  presso  unita'
operative con attivita' continua e nel numero strettamente necessario
a soddisfare le esigenze funzionali. Nell'ambito del piano di cui  al
comma  1,  in  relazione  alle  predette  esigenze,  possono   essere
individuate altre  unita'  operative  per  le  quali  sia  necessario
attivare un servizio di pronta disponibilita' e puo' essere previsto,
in via eccezionale, il servizio di pronta disponibilita' anche per  i
dirigenti di struttura complessa con il loro assenso. 
    4. Il servizio di  pronta  disponibilita'  e'  limitato  ai  soli
periodi notturni e festivi. 
    5. Il servizio di pronta disponibilita' ha durata di dodici  ore.
Due turni di pronta  disponibilita'  sono  prevedibili  solo  per  le
giornate festive. Di regola, non possono essere previsti per  ciascun
dirigente piu' di dieci turni di pronta disponibilita' nel mese. 
    6. La pronta disponibilita' da' diritto ad una integrazione della
retribuzione di risultato per ogni turno di  dodici  ore  effettuato,
pari ad euro 20,66. Qualora il  turno  sia  articolato  in  orari  di
minore durata - che comunque non possono essere inferiori  a  quattro
ore - l'integrazione e'  corrisposta  proporzionalmente  alla  durata
stessa ed e' maggiorata del 10%. In  caso  di  chiamata,  l'attivita'
prestata da' diritto ad una ulteriore integrazione della retribuzione
di risultato, con importi differenziati a  seconda  che  il  servizio
effettivamente prestato sia risultato superiore o inferiore alle  tre
ore, rispettivamente pari a euro 70,00 e a euro 140,00. 
    7. Nel caso in cui sia stata  prestata  attivita'  lavorativa,  a
seguito di chiamata, nel giorno di riposo settimanale  o  in  periodo
notturno, al dirigente deve essere  comunque  garantito  un  adeguato
recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle  necessita'
del servizio. 
    8. Ai compensi di cui al presente articolo  si  provvede  con  il
fondo di cui all'art. 91. 
    9. Nell'ambito del piano  di  cui  al  comma  1,  possono  essere
stabiliti ulteriori elementi  di  regolazione,  per  gli  aspetti  di
dettaglio o non disciplinati dal presente articolo.