Art. 92. Pronta disponibilita' 1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con il piano adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza. 2. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unita' operative con attivita' continua e nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, in relazione alle predette esigenze, possono essere individuate altre unita' operative per le quali sia necessario attivare un servizio di pronta disponibilita' e puo' essere previsto, in via eccezionale, il servizio di pronta disponibilita' anche per i dirigenti di struttura complessa con il loro assenso. 4. Il servizio di pronta disponibilita' e' limitato ai soli periodi notturni e festivi. 5. Il servizio di pronta disponibilita' ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, non possono essere previsti per ciascun dirigente piu' di dieci turni di pronta disponibilita' nel mese. 6. La pronta disponibilita' da' diritto ad una integrazione della retribuzione di risultato per ogni turno di dodici ore effettuato, pari ad euro 20,66. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'integrazione e' corrisposta proporzionalmente alla durata stessa ed e' maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attivita' prestata da' diritto ad una ulteriore integrazione della retribuzione di risultato, con importi differenziati a seconda che il servizio effettivamente prestato sia risultato superiore o inferiore alle tre ore, rispettivamente pari a euro 70,00 e a euro 140,00. 7. Nel caso in cui sia stata prestata attivita' lavorativa, a seguito di chiamata, nel giorno di riposo settimanale o in periodo notturno, al dirigente deve essere comunque garantito un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessita' del servizio. 8. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 91. 9. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, possono essere stabiliti ulteriori elementi di regolazione, per gli aspetti di dettaglio o non disciplinati dal presente articolo.