(Allegato-art. 94)
                              Art. 94. 
 
              Indennita' ufficiale polizia giudiziaria 
 
    1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  presente  articolo,   si
conferma, per i dirigenti di cui alla presente sezione,  l'indennita'
di polizia giudiziaria di cui all'art. 60, comma 1, settimo alinea  e
del correlato art. 72, comma 1, lett.cc) del CCNL del 5 dicembre 1996
dell'Area III. 
    2. Alla  corresponsione  della  indennita'  di  cui  al  presente
articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 91. 
    3.  Ferma  restando  la  corresponsione  per  dodici  mensilita',
l'indennita' di cui al presente articolo  e'  rideterminata  in  euro
80,00 mensili lordi, a decorrere dal primo mese successivo  a  quello
di sottoscrizione del presente CCNL.