Art. 94. Indennita' ufficiale polizia giudiziaria 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, si conferma, per i dirigenti di cui alla presente sezione, l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'art. 60, comma 1, settimo alinea e del correlato art. 72, comma 1, lett.cc) del CCNL del 5 dicembre 1996 dell'Area III. 2. Alla corresponsione della indennita' di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 91. 3. Ferma restando la corresponsione per dodici mensilita', l'indennita' di cui al presente articolo e' rideterminata in euro 80,00 mensili lordi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL.