Art. 94.
Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente, salvo quelle voci
del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione
integrativa prevede diverse modalita' temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione mensile: costituita dal valore economico dello
stipendio tabellare mensile previsto per la posizione di ingresso per
ciascuna area.
b) retribuzione base mensile: costituita dal valore della
retribuzione mensile di cui alla lettera a) e dai differenziali
economici di professionalita' di cui all'art. 19, comma 1
(Progressione economica all'interno delle aree);
c) retribuzione individuale mensile che e' costituita dalla
retribuzione base mensile di cui alla lettera b), dalla retribuzione
individuale di anzianita', dall' indennita' di posizione o indennita'
di funzione, indennita' di qualificazione professionale e da altri
eventuali assegni personali o indennita' in godimento a carattere
fisso e continuativo comunque denominati corrisposti per tredici
mensilita';
d) retribuzione globale di fatto annuale: costituita
dall'importo della retribuzione individuale mensile per dodici
mensilita', cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita' per
le voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonche' l'importo
annuo della retribuzione variabile e delle indennita' contrattuali
percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella lettera c);
sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il
trattamento di trasferta o come equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le
corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti
retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156. Per il personale che
fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7
aprile 1999 il valore del divisore e' fissato in 151.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 37 del
CCNL del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL 7 aprile 1999
(Retribuzione e sue definizioni).