Art. 94. Retribuzione e sue definizioni 1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalita' temporali di erogazione. 2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione mensile: costituita dal valore economico dello stipendio tabellare mensile previsto per la posizione di ingresso per ciascuna area. b) retribuzione base mensile: costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a) e dai differenziali economici di professionalita' di cui all'art. 19, comma 1 (Progressione economica all'interno delle aree); c) retribuzione individuale mensile che e' costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianita', dall' indennita' di posizione o indennita' di funzione, indennita' di qualificazione professionale e da altri eventuali assegni personali o indennita' in godimento a carattere fisso e continuativo comunque denominati corrisposti per tredici mensilita'; d) retribuzione globale di fatto annuale: costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per dodici mensilita', cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita' per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonche' l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennita' contrattuali percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella lettera c); sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta o come equo indennizzo. 3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26. 4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 il valore del divisore e' fissato in 151. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 37 del CCNL del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL 7 aprile 1999 (Retribuzione e sue definizioni).