(Allegato-art. 94)
                              Art. 94. 
 
                   Retribuzione e sue definizioni 
 
    1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente, salvo quelle  voci
del trattamento economico accessorio per le quali  la  contrattazione
integrativa prevede diverse modalita' temporali di erogazione. 
    2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: 
      a) retribuzione mensile: costituita dal valore economico  dello
stipendio tabellare mensile previsto per la posizione di ingresso per
ciascuna area. 
      b) retribuzione  base  mensile:  costituita  dal  valore  della
retribuzione mensile di cui  alla  lettera  a)  e  dai  differenziali
economici  di  professionalita'  di  cui   all'art.   19,   comma   1
(Progressione economica all'interno delle aree); 
      c) retribuzione individuale mensile  che  e'  costituita  dalla
retribuzione base mensile di cui alla lettera b), dalla  retribuzione
individuale di anzianita', dall' indennita' di posizione o indennita'
di funzione, indennita' di qualificazione professionale  e  da  altri
eventuali assegni personali o indennita'  in  godimento  a  carattere
fisso e continuativo  comunque  denominati  corrisposti  per  tredici
mensilita'; 
      d)  retribuzione   globale   di   fatto   annuale:   costituita
dall'importo  della  retribuzione  individuale  mensile  per   dodici
mensilita', cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita' per
le voci che sono corrisposte anche a tale  titolo  nonche'  l'importo
annuo della retribuzione variabile e  delle  indennita'  contrattuali
percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella  lettera  c);
sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese  per  il
trattamento di trasferta o come equo indennizzo. 
    3.  La  retribuzione  giornaliera   si   ottiene   dividendo   le
corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26. 
    4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le  corrispondenti
retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156. Per il personale  che
fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL  del  7
aprile 1999 il valore del divisore e' fissato in 151. 
    5. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  37  del
CCNL del 20  settembre  2001  integrativo  del  CCNL  7  aprile  1999
(Retribuzione e sue definizioni).