Art. 95. Struttura della busta paga 1. Al dipendente deve essere consegnata mensilmente una busta paga, in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione dell'azienda, l'area e il profilo di appartenenza del lavoratore, il codice fiscale, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formularla (stipendio, retribuzione individuale di anzianita', eventuali indennita', straordinario, turnazione, ecc.) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto (ivi comprese le quote sindacali) sia nell'aliquota applicata che nella cifra corrispondente. All'interno della busta paga sono evidenziate anche le ore accantonate in applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore). 2. In conformita' alle normative vigenti, resta la possibilita' del lavoratore di avanzare reclami per eventuali irregolarita' riscontrate. 3. L'azienda adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 38 del CCNL del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL 7 aprile 1999 (Struttura della busta paga).