Art. 96.
Tredicesima mensilita'
1. Le amministrazioni corrispondono una tredicesima mensilita'
nel periodo compreso tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno.
Qualora, nel giorno stabilito, ricorra una festivita' od un sabato
non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno
lavorativo.
2. L'importo della tredicesima mensilita' e' pari alla
retribuzione individuale mensile di cui all'art. 94, comma 2, lettera
c) (Retribuzione e sue definizioni), spettante nel mese di dicembre,
fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero al
personale in servizio continuativo dal primo gennaio al 31 dicembre
dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore
all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la
tredicesima e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese
intero di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di
un trecentosessantacinquesimo per i giorni prestati nel mese, ed e'
calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di
cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi
in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra
condizione che comporti la sospensione o la privazione del
trattamento economico.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del
trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilita',
relativo ai medesimi periodi, e' ridotto nella stessa proporzione
della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche
discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali
vigenti.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 47, comma
3 del CCNL 20 settembre 2001 integrativo del CCNL 7 aprile 1999
(Modalita' di applicazione di benefici economici previsti da
discipline speciali).