Art. 97.
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Il trattamento economico tabellare come definito dall'art. 76
del CCNL del 21 maggio 2018, e' incrementato degli importi mensili
lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A con le
decorrenze ivi previste.
2. Gli importi annui dei trattamenti economici tabellari delle
posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie risultanti
dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e con
le decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.
3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente CCNL, l'elemento perequativo una
tantum di cui all'art. 78 (Elemento perequativo) del CCNL 21 maggio
2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera b) della legge n.
145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva
ed e' conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella
allegata tabella C.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440,
lettera a) della legge n. 145/2018.