Art. 97. Incrementi degli stipendi tabellari 1. Il trattamento economico tabellare come definito dall'art. 76 del CCNL del 21 maggio 2018, e' incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A con le decorrenze ivi previste. 2. Gli importi annui dei trattamenti economici tabellari delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalla allegata tabella B. 3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 78 (Elemento perequativo) del CCNL 21 maggio 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera b) della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed e' conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella allegata tabella C. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della legge n. 145/2018.