(Allegato-art. 97)
                              Art. 97. 
 
                 Incrementi degli stipendi tabellari 
 
    1. Il trattamento economico tabellare come definito dall'art.  76
del CCNL del 21 maggio 2018, e' incrementato  degli  importi  mensili
lordi, per tredici  mensilita',  indicati  nella  tabella  A  con  le
decorrenze ivi previste. 
    2. Gli importi annui dei trattamenti  economici  tabellari  delle
posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse  categorie  risultanti
dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure  e  con
le decorrenze stabilite dalla allegata tabella B. 
    3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data  di
entrata in vigore  del  presente  CCNL,  l'elemento  perequativo  una
tantum di cui all'art. 78 (Elemento perequativo) del CCNL  21  maggio
2018 e di cui all'art. 1,  comma  440,  lettera  b)  della  legge  n.
145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce  retributiva
ed e' conglobato  nello  stipendio  tabellare,  come  indicato  nella
allegata tabella C. 
    4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'anticipazione di cui  all'art.  47-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma  440,
lettera a) della legge n. 145/2018.