(Allegato-art. 98)
                              Art. 98. 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
    1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente
contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui
all'art. 97  (Incrementi  degli  stipendi  tabellari)  hanno  effetto
integralmente  sulla  tredicesima  mensilita',  sul  trattamento   di
quiescenza sull'indennita' premio di  servizio,  sul  trattamento  di
fine rapporto, sull'indennita' di cui all'art. 68, comma 7  del  CCNL
21  maggio  2018  (Sospensione  cautelare  in  caso  di  procedimento
penale), sulle ritenute  assistenziali  e  previdenziali  e  relativi
contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennita'
premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso  nonche'
quella  prevista  dall'art.  2122  c.c.,  si  considerano  solo   gli
scaglionamenti maturati alla  data  di  cessazione  del  rapporto  di
lavoro. Per quanto riguarda il lavoro  straordinario  gli  incrementi
previsti  dal  presente  contratto  alle  scadenze  e  negli  importi
previsti dalle tabelle di cui all'art. 97 (Incrementi degli  stipendi
tabellari) hanno effetto  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
presente CCNL. 
    2. I benefici economici risultanti dalla  applicazione  dell'art.
97   (Incrementi   degli   stipendi   tabellari)   sono   corrisposti
integralmente alle scadenze e negli  importi  previsti  al  personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto.