Art. 98.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente
contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui
all'art. 97 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto
integralmente sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di
quiescenza sull'indennita' premio di servizio, sul trattamento di
fine rapporto, sull'indennita' di cui all'art. 68, comma 7 del CCNL
21 maggio 2018 (Sospensione cautelare in caso di procedimento
penale), sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennita'
premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso nonche'
quella prevista dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di
lavoro. Per quanto riguarda il lavoro straordinario gli incrementi
previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi
previsti dalle tabelle di cui all'art. 97 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto a decorrere dall'entrata in vigore del
presente CCNL.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art.
97 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto.