Art. 98. Effetti dei nuovi stipendi 1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 97 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza sull'indennita' premio di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' di cui all'art. 68, comma 7 del CCNL 21 maggio 2018 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso nonche' quella prevista dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda il lavoro straordinario gli incrementi previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 97 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNL. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 97 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.