Art. 99.
Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di
classificazione professionale
1. Gli stipendi tabellari del nuovo sistema di classificazione
professionale, per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono
indicati nell'allegata tabella D.
2. Per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono inoltre
indicati, nell'allegata tabella E, il numero massimo di differenziali
attribuibili ed il valore annuo lordo per tredici mensilita' di ogni
differenziale, in corrispondenza di ciascuna area. Tale numero
massimo e' relativo a tutto il periodo in cui permane l'inquadramento
nella medesima area.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore del
nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 17 (Norma di
primo inquadramento), il personale in servizio e' automaticamente
reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la tabella
F di corrispondenza tra vecchio e nuovo inquadramento, con
attribuzione, in prima applicazione:
a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in
base a quanto stabilito al comma 1;
b) del valore complessivo delle fasce in godimento al 31
dicembre 2022, mantenuto a titolo di differenziale economico di
professionalita' cui si aggiunge, allo stesso titolo, per il
personale inquadrato nell'area dei professionisti sanitari e dei
funzionari, la differenza fra i tabellari iniziali dell'ex categoria
D e dell'ex livello economico Ds;
c) dell'indennita' di qualificazione professionale, ove
attribuita, come indicato nella Tabella K;
d) dell'indennita' professionale specifica, ove attribuita ai
sensi dell'art. 108 (Indennita' professionale specifica);
4. Il «differenziale economico di professionalita'» di cui al
comma 3, lettera b) non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori
«differenziali economici di professionalita'» di cui all'art. 19
(Progressione economica all'interno delle aree) che, ove conseguiti,
si aggiungono allo stesso.
5. Con la stessa decorrenza di cui al comma 3, cessano di essere
corrisposte le fasce retributive previste nell'ambito del previgente
sistema di classificazione professionale.
6. Per il personale di cui all'art. 36 (Trasposizione degli
incarichi gia' assegnati nel nuovo sistema degli incarichi) comma 1,
a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'indennita' di funzione gia' in
godimento per incarichi di «organizzazione» e «professionale» di cui
al comma 1 dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi gia' assegnati
nel nuovo sistema degli incarichi) e' incrementata di euro 930.
7. A seguito dell'applicazione del comma 6 e con la medesima
decorrenza ivi indicata, al personale di cui all'art. 36
(Trasposizione degli incarichi gia' assegnati nel nuovo sistema degli
incarichi) comma 1 e' attribuito un livello di complessita' medio o
elevato sulla base dei seguenti criteri basati sul valore rivalutato
degli incarichi in essere:
a) e' attribuito il livello di complessita' medio se il valore
dell'indennita' di funzione, come rivalutato ai sensi del comma 6, e'
compreso tra il minimo ed il massimo di tale fascia di complessita'
indicata all'art. 32, comma 7 (Trattamento economico degli incarichi
di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e
dei funzionari);
b) e' comunque attribuito il livello di complessita' medio,
anche se il valore dell'indennita' di funzione, come rivalutato ai
sensi del comma 6, e' inferiore al minimo previsto per tale livello
di complessita'; in tal caso, il valore rivalutato dell'incarico
viene allineato al valore corrispondente alla parte fissa della
complessita' media e non e' attribuita la indennita' di funzione di
parte variabile;
c) e' attribuito il livello di complessita' elevato se il
valore dell'indennita' di funzione, come rivalutato ai sensi del
comma 6, e' compreso tra il minimo ed il massimo di tale fascia di
complessita' indicata all'art 32, comma 7 (Trattamento economico
degli incarichi di funzione del personale dell'area dei
professionisti della salute e dei funzionari).
8. Nei casi previsti dal comma 7, lettere a) e c), sono
attribuiti:
un valore di indennita' di funzione parte fissa in misura pari
ai valori previsti per la tipologia di incarico attribuito, in prima
applicazione, ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi
gia' assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);
un valore di indennita' di funzione parte variabile in misura
pari alla differenza, se positiva, tra il valore complessivo del
precedente incarico rivalutato ai sensi del comma 6 ed il valore
della nuova indennita' di funzione di parte fissa; in caso di
differenza nulla o negativa l'indennita' di funzione parte variabile
non e' attribuita.