Art. 99. Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale 1. Gli stipendi tabellari del nuovo sistema di classificazione professionale, per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono indicati nell'allegata tabella D. 2. Per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono inoltre indicati, nell'allegata tabella E, il numero massimo di differenziali attribuibili ed il valore annuo lordo per tredici mensilita' di ogni differenziale, in corrispondenza di ciascuna area. Tale numero massimo e' relativo a tutto il periodo in cui permane l'inquadramento nella medesima area. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 17 (Norma di primo inquadramento), il personale in servizio e' automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la tabella F di corrispondenza tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione: a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1; b) del valore complessivo delle fasce in godimento al 31 dicembre 2022, mantenuto a titolo di differenziale economico di professionalita' cui si aggiunge, allo stesso titolo, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti sanitari e dei funzionari, la differenza fra i tabellari iniziali dell'ex categoria D e dell'ex livello economico Ds; c) dell'indennita' di qualificazione professionale, ove attribuita, come indicato nella Tabella K; d) dell'indennita' professionale specifica, ove attribuita ai sensi dell'art. 108 (Indennita' professionale specifica); 4. Il «differenziale economico di professionalita'» di cui al comma 3, lettera b) non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori «differenziali economici di professionalita'» di cui all'art. 19 (Progressione economica all'interno delle aree) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso. 5. Con la stessa decorrenza di cui al comma 3, cessano di essere corrisposte le fasce retributive previste nell'ambito del previgente sistema di classificazione professionale. 6. Per il personale di cui all'art. 36 (Trasposizione degli incarichi gia' assegnati nel nuovo sistema degli incarichi) comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'indennita' di funzione gia' in godimento per incarichi di «organizzazione» e «professionale» di cui al comma 1 dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi gia' assegnati nel nuovo sistema degli incarichi) e' incrementata di euro 930. 7. A seguito dell'applicazione del comma 6 e con la medesima decorrenza ivi indicata, al personale di cui all'art. 36 (Trasposizione degli incarichi gia' assegnati nel nuovo sistema degli incarichi) comma 1 e' attribuito un livello di complessita' medio o elevato sulla base dei seguenti criteri basati sul valore rivalutato degli incarichi in essere: a) e' attribuito il livello di complessita' medio se il valore dell'indennita' di funzione, come rivalutato ai sensi del comma 6, e' compreso tra il minimo ed il massimo di tale fascia di complessita' indicata all'art. 32, comma 7 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari); b) e' comunque attribuito il livello di complessita' medio, anche se il valore dell'indennita' di funzione, come rivalutato ai sensi del comma 6, e' inferiore al minimo previsto per tale livello di complessita'; in tal caso, il valore rivalutato dell'incarico viene allineato al valore corrispondente alla parte fissa della complessita' media e non e' attribuita la indennita' di funzione di parte variabile; c) e' attribuito il livello di complessita' elevato se il valore dell'indennita' di funzione, come rivalutato ai sensi del comma 6, e' compreso tra il minimo ed il massimo di tale fascia di complessita' indicata all'art 32, comma 7 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari). 8. Nei casi previsti dal comma 7, lettere a) e c), sono attribuiti: un valore di indennita' di funzione parte fissa in misura pari ai valori previsti per la tipologia di incarico attribuito, in prima applicazione, ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi gia' assegnati nel nuovo sistema degli incarichi); un valore di indennita' di funzione parte variabile in misura pari alla differenza, se positiva, tra il valore complessivo del precedente incarico rivalutato ai sensi del comma 6 ed il valore della nuova indennita' di funzione di parte fissa; in caso di differenza nulla o negativa l'indennita' di funzione parte variabile non e' attribuita.