(Allegato-art. 99)
                              Art. 99. 
 
Trattamento   economico   nell'ambito   del    nuovo    sistema    di
                    classificazione professionale 
 
    1. Gli stipendi tabellari del nuovo  sistema  di  classificazione
professionale, per ciascuna delle nuove aree di  inquadramento,  sono
indicati nell'allegata tabella D. 
    2. Per ciascuna delle nuove aree di inquadramento,  sono  inoltre
indicati, nell'allegata tabella E, il numero massimo di differenziali
attribuibili ed il valore annuo lordo per tredici mensilita' di  ogni
differenziale,  in  corrispondenza  di  ciascuna  area.  Tale  numero
massimo e' relativo a tutto il periodo in cui permane l'inquadramento
nella medesima area. 
    3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore del
nuovo sistema di classificazione ai  sensi  dell'art.  17  (Norma  di
primo inquadramento), il personale  in  servizio  e'  automaticamente
reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la  tabella
F  di  corrispondenza  tra  vecchio  e   nuovo   inquadramento,   con
attribuzione, in prima applicazione: 
      a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in
base a quanto stabilito al comma 1; 
      b) del valore  complessivo  delle  fasce  in  godimento  al  31
dicembre 2022, mantenuto  a  titolo  di  differenziale  economico  di
professionalita'  cui  si  aggiunge,  allo  stesso  titolo,  per   il
personale inquadrato nell'area  dei  professionisti  sanitari  e  dei
funzionari, la differenza fra i tabellari iniziali dell'ex  categoria
D e dell'ex livello economico Ds; 
      c)  dell'indennita'  di   qualificazione   professionale,   ove
attribuita, come indicato nella Tabella K; 
      d) dell'indennita' professionale specifica, ove  attribuita  ai
sensi dell'art. 108 (Indennita' professionale specifica); 
    4. Il «differenziale economico di  professionalita'»  di  cui  al
comma 3, lettera b) non  pregiudica  l'attribuzione  degli  ulteriori
«differenziali economici di  professionalita'»  di  cui  all'art.  19
(Progressione economica all'interno delle aree) che, ove  conseguiti,
si aggiungono allo stesso. 
    5. Con la stessa decorrenza di cui al comma 3, cessano di  essere
corrisposte le fasce retributive previste nell'ambito del  previgente
sistema di classificazione professionale. 
    6. Per il personale  di  cui  all'art.  36  (Trasposizione  degli
incarichi gia' assegnati nel nuovo sistema degli incarichi) comma  1,
a decorrere dal 1° gennaio 2023  l'indennita'  di  funzione  gia'  in
godimento per incarichi di «organizzazione» e «professionale» di  cui
al comma 1 dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi gia' assegnati
nel nuovo sistema degli incarichi) e' incrementata di euro 930. 
    7. A seguito dell'applicazione del comma  6  e  con  la  medesima
decorrenza  ivi  indicata,  al   personale   di   cui   all'art.   36
(Trasposizione degli incarichi gia' assegnati nel nuovo sistema degli
incarichi) comma 1 e' attribuito un livello di complessita'  medio  o
elevato sulla base dei seguenti criteri basati sul valore  rivalutato
degli incarichi in essere: 
      a) e' attribuito il livello di complessita' medio se il  valore
dell'indennita' di funzione, come rivalutato ai sensi del comma 6, e'
compreso tra il minimo ed il massimo di tale fascia  di  complessita'
indicata all'art. 32, comma 7 (Trattamento economico degli  incarichi
di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e
dei funzionari); 
      b) e' comunque attribuito il  livello  di  complessita'  medio,
anche se il valore dell'indennita' di funzione,  come  rivalutato  ai
sensi del comma 6, e' inferiore al minimo previsto per  tale  livello
di complessita'; in tal  caso,  il  valore  rivalutato  dell'incarico
viene allineato al  valore  corrispondente  alla  parte  fissa  della
complessita' media e non e' attribuita la indennita' di  funzione  di
parte variabile; 
      c) e' attribuito il  livello  di  complessita'  elevato  se  il
valore dell'indennita' di funzione,  come  rivalutato  ai  sensi  del
comma 6, e' compreso tra il minimo ed il massimo di  tale  fascia  di
complessita' indicata all'art  32,  comma  7  (Trattamento  economico
degli   incarichi   di   funzione   del   personale   dell'area   dei
professionisti della salute e dei funzionari). 
    8. Nei  casi  previsti  dal  comma  7,  lettere  a)  e  c),  sono
attribuiti: 
      un valore di indennita' di funzione parte fissa in misura  pari
ai valori previsti per la tipologia di incarico attribuito, in  prima
applicazione, ai sensi dell'art. 36  (Trasposizione  degli  incarichi
gia' assegnati nel nuovo sistema degli incarichi); 
      un valore di indennita' di funzione parte variabile  in  misura
pari alla differenza, se positiva,  tra  il  valore  complessivo  del
precedente incarico rivalutato ai sensi del  comma  6  ed  il  valore
della nuova indennita'  di  funzione  di  parte  fissa;  in  caso  di
differenza nulla o negativa l'indennita' di funzione parte  variabile
non e' attribuita.