ART. 195
Definizioni
(articolo 6 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142)
1. Ai fini degli articoli del presente Capo si intende per:
a) «disallineamento», un effetto di doppia deduzione o di deduzione
senza inclusione;
b) «doppia deduzione», una deduzione dello stesso componente negativo
di reddito nella giurisdizione in cui e' sostenuto ovvero che si
ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore e in
un'altra giurisdizione, ossia la giurisdizione dell'investitore. Nel
caso di un componente negativo di reddito sostenuto da un'entita'
ibrida o da una stabile organizzazione, la giurisdizione del pagatore
e' la giurisdizione in cui l'entita' ibrida o la stabile
organizzazione e' stabilita o localizzata;
c) «deduzione senza inclusione», la deduzione di un componente
negativo di reddito in qualsiasi giurisdizione in cui lo stesso sia
sostenuto ovvero si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del
pagatore, senza la corrispondente inclusione, a fini fiscali, del
correlato componente positivo di reddito nella diversa giurisdizione
del beneficiario. La giurisdizione del beneficiario e' qualsiasi
giurisdizione in cui il componente positivo di reddito e' conseguito
ovvero si ritiene conseguito a norma delle leggi di qualsiasi altra
giurisdizione;
d) «deduzione», l'importo considerato deducibile ai fini delle
imposte sui redditi a norma delle leggi della giurisdizione del
pagatore o dell'investitore. Il termine «deducibile» va interpretato
di conseguenza;
e) «inclusione», l'importo che rileva ai fini del calcolo del reddito
imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario.
Un componente positivo di reddito conseguito in base alle previsioni
contrattuali che regolano uno strumento finanziario non e'
considerato incluso nella misura in cui esso beneficia di sgravi
fiscali che sono esclusiva conseguenza della sua qualificazione in
base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il termine
«incluso» va interpretato di conseguenza;
f) «sgravio fiscale», l'esenzione totale o parziale dall'imposizione,
l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile, la
riduzione dell'aliquota d'imposta applicabile ovvero un qualsiasi
credito o rimborso di imposta, diverso da un credito per ritenute
alla fonte;
g) «reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento di reddito
incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si e'
verificato il disallineamento;
h) «soggetto» un individuo o un'entita';
i) «entita' ibrida», qualsiasi entita' o accordo che in base alla
legislazione di uno Stato e' considerato un soggetto passivo ai fini
delle imposte sui redditi e i cui componenti positivi e negativi di
reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di
un altro o di altri soggetti passivi a norma delle leggi di un'altra
giurisdizione;
l) «strumento finanziario», qualsiasi strumento che da' origine a
componenti positivi di reddito propri di un rapporto giuridico di
finanziamento ovvero di un investimento di capitale e assoggettati a
imposizione secondo le corrispondenti regole riguardanti i rapporti
di debito, di capitale o dei derivati, in base alle leggi della
giurisdizione del beneficiario o del pagatore;
m) «operatore finanziario», un soggetto che esercita regolarmente
l'attivita' di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per
proprio conto a scopo di lucro;
n) «trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di uno
strumento finanziario in cui il rendimento sottostante e'
considerato, ai fini fiscali, come conseguito simultaneamente da piu'
di una delle parti dell'accordo ovvero il cui rendimento sottostante
e' rilevante per la determinazione della sua remunerazione;
o) «trasferimento ibrido sul mercato», qualsiasi trasferimento ibrido
posto in essere da un operatore finanziario nell'ambito della propria
attivita' ordinaria e non nel quadro di un accordo strutturato;
p) «stabile organizzazione disconosciuta», l'esercizio di attivita'
che, in base alla giurisdizione di residenza del contribuente,
costituisce stabile organizzazione e che, a norma delle leggi
dell'altra giurisdizione, non costituisce una stabile organizzazione;
q) «accordo strutturato», un accordo che determina un disallineamento
da ibridi in cui l'impatto economico del disallineamento e' stato
valutato nella negoziazione dei termini dell'accordo ovvero un
accordo finalizzato a produrre un disallineamento da ibridi, salvo
che il contribuente o un'impresa associata possa ragionevolmente non
essere consapevole di tale disallineamento e non abbia condiviso il
valore del beneficio fiscale risultante dal disallineamento da
ibridi;
r) «disallineamento da ibridi», una situazione che coinvolge un
soggetto passivo in cui:
1) un componente negativo di reddito, in base alle previsioni
contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un
trasferimento ibrido, genera una deduzione senza inclusione e
congiuntamente:
1.1. il corrispondente componente positivo di reddito non e' incluso
dalla giurisdizione del beneficiario in un periodo d'imposta che
inizia entro dodici mesi dalla fine del periodo d'imposta del
pagatore con riferimento al quale il componente negativo di reddito
e' stato dedotto;
1.2. il disallineamento e' imputabile a differenze nella
qualificazione dello strumento finanziario o del componente
reddituale in base alla giurisdizione del pagatore e a quella diversa
del beneficiario;
2) in ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero
che si ritiene sia sostenuto in base alle previsioni contrattuali che
regolano uno strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido non
genera un disallineamento da ibridi se lo sgravio fiscale concesso
nella giurisdizione del beneficiario e' dovuto esclusivamente allo
status fiscale di quest'ultimo o al fatto che lo strumento e'
soggetto ai termini di un regime fiscale speciale;
3) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene
sia sostenuto a favore di un'entita' ibrida genera un effetto di
deduzione senza inclusione e il disallineamento e' il risultato di
differenze nell'allocazione del corrispondente componente positivo di
reddito a favore dell'entita' ibrida in base alle leggi della
giurisdizione in cui e' stabilita o registrata l'entita' ibrida e
alle leggi della giurisdizione di qualsiasi soggetto con una
partecipazione in tale entita' ibrida. In ogni caso, un componente
negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non
determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza
inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di
esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua
giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
4) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene
sia sostenuto a favore di un'entita' avente una o piu' stabili
organizzazioni genera un effetto di deduzione senza inclusione e tale
disallineamento e' il risultato di differenze nell'allocazione del
corrispondente componente positivo di reddito in base alle leggi
della giurisdizione di residenza della casa madre e alle leggi della
giurisdizione di localizzazione della sua stabile organizzazione
ovvero alle leggi delle giurisdizioni di localizzazione di due o piu'
stabili organizzazioni della stessa entita'. In ogni caso, un
componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia
sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la
deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa
dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle
leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
5) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene
sia sostenuto genera un effetto di deduzione senza inclusione a
seguito dell'attribuzione del corrispondente componente positivo di
reddito a favore di una stabile organizzazione disconosciuta. In ogni
caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si
ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi
laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni
caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario
a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di
localizzazione;
6) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene
sia sostenuto da parte di un'entita' ibrida genera una deduzione
senza inclusione e tale disallineamento origina dal fatto che il
corrispondente componente positivo di reddito non e' riconosciuto
come tale in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un
componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia
sostenuto non determina un disallineamento da ibridi qualora la
deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa
dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle
leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
7) un componente negativo di reddito relativo a una operazione che si
ritiene sia intervenuta tra la sede centrale e la stabile
organizzazione ovvero tra due o piu' stabili organizzazioni genera
una deduzione senza inclusione e tale disallineamento origina dal
fatto che il corrispondente componente positivo di reddito non e'
riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del
beneficiario. Il componente negativo di reddito relativo all'onere
figurativo non determina un disallineamento da ibridi qualora la
deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa
dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle
leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
8) si verifica un fenomeno di doppia deduzione di componenti negativi
di reddito;
s) «TUIR», il presente testo unico;
t) «soggetto passivo», le societa' ed enti di cui all'articolo 82,
comma 1, lettere a) e b), nonche' i soggetti di cui alla lettera c)
del medesimo comma 1 che sono titolari di reddito di impresa, le
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti
di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), le societa' di cui
all'articolo 5, con esclusione delle societa' semplici e dei soggetti
a esse assimilati, nonche' le persone fisiche che esercitano
un'attivita' di impresa;
u) «impresa associata»:
1) un'entita' nella quale il soggetto passivo detiene direttamente o
indirettamente una partecipazione in termini di diritto di voto o
proprieta' del capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il
diritto di ricevere una percentuale degli utili di tale entita' pari
o superiore al 50 per cento;
2) un individuo o un'entita' che detiene direttamente o
indirettamente nel patrimonio di un soggetto passivo una
partecipazione in termini di diritto di voto o proprieta' del
capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il diritto di
ricevere una percentuale degli utili del contribuente pari o
superiore al 50 per cento;
3) un'entita' che faccia parte del medesimo gruppo consolidato a fini
di contabilita' finanziaria del soggetto passivo;
4) un'impresa nella quale il soggetto passivo eserciti un'influenza
dominante sulla gestione ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile;
5) un'impresa che eserciti un'influenza dominante sulla gestione del
soggetto passivo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
v) «gruppo consolidato a fini di contabilita' finanziaria», un gruppo
composto da tutte le entita' pienamente incluse nel bilancio
consolidato redatto in conformita' dei principi internazionali
d'informativa finanziaria (IFRS) o del sistema nazionale di
informativa finanziaria di uno Stato membro;
z) «componente negativo di reddito», un onere al quale e' associato
un flusso finanziario che trova manifestazione nello stesso periodo
di imposta in cui detto onere risulta sostenuto oppure in un periodo
di imposta anteriore o posteriore ovvero un onere che si considera
sostenuto sulla base delle regole di attribuzione degli utili e delle
perdite della stabile organizzazione nei rapporti con la casa madre e
con le altre stabili organizzazioni secondo le norme del suo Stato di
localizzazione nonche' di quello della casa madre e delle altre
stabili organizzazioni;
2. Ai fini del comma 1, lettera r):
a) un componente negativo di reddito che rappresenta il rendimento
del sottostante strumento finanziario trasferito non determina un
disallineamento da ibridi di cui al numero 1) della stessa lettera
r), qualora:
1) nell'ipotesi in cui il componente negativo di reddito sia
sostenuto da un soggetto passivo nell'ambito di un trasferimento
ibrido sul mercato, gli importi ricevuti in relazione allo strumento
finanziario trasferito siano integralmente imponibili;
2) nell'ipotesi in cui il componente negativo di reddito sia
sostenuto da un operatore finanziario non residente a favore del
beneficiario residente nell'ambito di un trasferimento ibrido sul
mercato, la giurisdizione dell'operatore finanziario non residente
imponga a tale soggetto di includere integralmente nel suo reddito
imponibile gli importi ricevuti in relazione allo strumento
finanziario trasferito;
b) il disallineamento da ibridi si verifica ai sensi dei numeri 6),
7) e 8) della stessa lettera r) solo nel periodo di imposta e nella
misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la deduzione a
fronte di un importo che non rappresenta reddito a doppia inclusione;
c) un disallineamento e' ritenuto un disallineamento da ibridi se si
verifica tra imprese associate, tra un soggetto passivo e un'impresa
associata, tra la sede centrale e una stabile organizzazione, tra due
o piu' stabili organizzazioni della stessa entita' ovvero nell'ambito
di un accordo strutturato;
d) le differenze di reddito imponibile ascrivibili alla
valorizzazione del medesimo componente di reddito effettuata secondo
le regole delle singole giurisdizioni coinvolte, anche per effetto
dell'applicazione dei prezzi di trasferimento, non rientrano nella
definizione di disallineamento da ibridi;
e) i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non determinano l'emersione di un disallineamento da
ibridi.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera u), se un individuo o
un'entita' detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un
soggetto passivo e in una o piu' entita' una partecipazione pari o
superiore al 50 per cento, tutte le entita' interessate e il soggetto
passivo, sono considerate imprese associate.
4. Qualora il disallineamento si verifichi ai sensi del comma 1,
lettera r), numero 1), nella definizione di «impresa associata» il
requisito del 50 per cento e' sostituito da un requisito del 25 per
cento.
5. Un soggetto che agisce di concerto con un altro soggetto in
relazione ai diritti di voto o alla proprieta' del capitale di
un'entita' e' considerato detentore di una partecipazione in tutti i
diritti di voto o nell'intera proprieta' del capitale dell'entita'
detenuti dall'altro soggetto.
6. Ai fini del comma 1, lettera r), numero 8), qualora un soggetto
passivo sostiene un costo la cui deduzione e' negata ai sensi
dell'articolo 197, comma 1, e in uno o piu' periodi d'imposta
successivi consegue un reddito imponibile per il tramite di una
stabile organizzazione all'estero ovvero di una societa' controllata
non residente per la quale e' stata esercitata l'opzione di cui
all'articolo 137 e seguenti, tale reddito e' escluso da imposizione
fino a concorrenza dell'ammontare dei costi la cui deduzione e' stata
negata per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 197, comma 1. In tal caso, l'imposta estera relativa al
componente di reddito escluso da imposizione non rileva ai fini
dell'articolo 185.