(Testo unico imposte sui redditi-art. 195)
                              ART. 195 
                             Definizioni 
      (articolo 6 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142) 
 
1. Ai fini degli articoli del presente Capo si intende per: 
a) «disallineamento», un effetto di doppia deduzione o  di  deduzione
senza inclusione; 
b) «doppia deduzione», una deduzione dello stesso componente negativo
di reddito nella giurisdizione in cui  e'  sostenuto  ovvero  che  si
ritiene sia sostenuto, ossia  la  giurisdizione  del  pagatore  e  in
un'altra giurisdizione, ossia la giurisdizione dell'investitore.  Nel
caso di un componente negativo di  reddito  sostenuto  da  un'entita'
ibrida o da una stabile organizzazione, la giurisdizione del pagatore
e'  la  giurisdizione  in  cui  l'entita'   ibrida   o   la   stabile
organizzazione e' stabilita o localizzata; 
c) «deduzione  senza  inclusione»,  la  deduzione  di  un  componente
negativo di reddito in qualsiasi giurisdizione in cui lo  stesso  sia
sostenuto ovvero si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del
pagatore, senza la corrispondente inclusione,  a  fini  fiscali,  del
correlato componente positivo di reddito nella diversa  giurisdizione
del beneficiario. La  giurisdizione  del  beneficiario  e'  qualsiasi
giurisdizione in cui il componente positivo di reddito e'  conseguito
ovvero si ritiene conseguito a norma delle leggi di  qualsiasi  altra
giurisdizione; 
d)  «deduzione»,  l'importo  considerato  deducibile  ai  fini  delle
imposte sui redditi a  norma  delle  leggi  della  giurisdizione  del
pagatore o dell'investitore. Il termine «deducibile» va  interpretato
di conseguenza; 
e) «inclusione», l'importo che rileva ai fini del calcolo del reddito
imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del  beneficiario.
Un componente positivo di reddito conseguito in base alle  previsioni
contrattuali  che  regolano  uno   strumento   finanziario   non   e'
considerato incluso nella misura in  cui  esso  beneficia  di  sgravi
fiscali che sono esclusiva conseguenza della  sua  qualificazione  in
base alle leggi della  giurisdizione  del  beneficiario.  Il  termine
«incluso» va interpretato di conseguenza; 
f) «sgravio fiscale», l'esenzione totale o parziale dall'imposizione,
l'esclusione dal concorso alla formazione della base  imponibile,  la
riduzione dell'aliquota d'imposta  applicabile  ovvero  un  qualsiasi
credito o rimborso di imposta, diverso da  un  credito  per  ritenute
alla fonte; 
g) «reddito a  doppia  inclusione»,  qualsiasi  elemento  di  reddito
incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si e'
verificato il disallineamento; 
h) «soggetto» un individuo o un'entita'; 
i) «entita' ibrida», qualsiasi entita' o accordo  che  in  base  alla
legislazione di uno Stato e' considerato un soggetto passivo ai  fini
delle imposte sui redditi e i cui componenti positivi e  negativi  di
reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di
un altro o di altri soggetti passivi a norma delle leggi di  un'altra
giurisdizione; 
l) «strumento finanziario», qualsiasi strumento  che  da'  origine  a
componenti positivi di reddito propri di  un  rapporto  giuridico  di
finanziamento ovvero di un investimento di capitale e assoggettati  a
imposizione secondo le corrispondenti regole riguardanti  i  rapporti
di debito, di capitale o dei  derivati,  in  base  alle  leggi  della
giurisdizione del beneficiario o del pagatore; 
m) «operatore finanziario», un  soggetto  che  esercita  regolarmente
l'attivita' di acquisto o di  vendita  di  strumenti  finanziari  per
proprio conto a scopo di lucro; 
n) «trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di  uno
strumento  finanziario  in   cui   il   rendimento   sottostante   e'
considerato, ai fini fiscali, come conseguito simultaneamente da piu'
di una delle parti dell'accordo ovvero il cui rendimento  sottostante
e' rilevante per la determinazione della sua remunerazione; 
o) «trasferimento ibrido sul mercato», qualsiasi trasferimento ibrido
posto in essere da un operatore finanziario nell'ambito della propria
attivita' ordinaria e non nel quadro di un accordo strutturato; 
p) «stabile organizzazione disconosciuta», l'esercizio  di  attivita'
che, in  base  alla  giurisdizione  di  residenza  del  contribuente,
costituisce  stabile  organizzazione  e  che,  a  norma  delle  leggi
dell'altra giurisdizione, non costituisce una stabile organizzazione; 
q) «accordo strutturato», un accordo che determina un disallineamento
da ibridi in cui l'impatto economico  del  disallineamento  e'  stato
valutato  nella  negoziazione  dei  termini  dell'accordo  ovvero  un
accordo finalizzato a produrre un disallineamento  da  ibridi,  salvo
che il contribuente o un'impresa associata possa ragionevolmente  non
essere consapevole di tale disallineamento e non abbia  condiviso  il
valore  del  beneficio  fiscale  risultante  dal  disallineamento  da
ibridi; 
r) «disallineamento da  ibridi»,  una  situazione  che  coinvolge  un
soggetto passivo in cui: 
1) un  componente  negativo  di  reddito,  in  base  alle  previsioni
contrattuali  che  regolano  uno  strumento  finanziario  ovvero   un
trasferimento  ibrido,  genera  una  deduzione  senza  inclusione   e
congiuntamente: 
1.1. il corrispondente componente positivo di reddito non e'  incluso
dalla giurisdizione del beneficiario  in  un  periodo  d'imposta  che
inizia entro  dodici  mesi  dalla  fine  del  periodo  d'imposta  del
pagatore con riferimento al quale il componente negativo  di  reddito
e' stato dedotto; 
1.2.  il   disallineamento   e'   imputabile   a   differenze   nella
qualificazione  dello  strumento   finanziario   o   del   componente
reddituale in base alla giurisdizione del pagatore e a quella diversa
del beneficiario; 
2) in ogni caso, un componente negativo di reddito  sostenuto  ovvero
che si ritiene sia sostenuto in base alle previsioni contrattuali che
regolano uno strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido non
genera un disallineamento da ibridi se lo  sgravio  fiscale  concesso
nella giurisdizione del beneficiario e'  dovuto  esclusivamente  allo
status fiscale di  quest'ultimo  o  al  fatto  che  lo  strumento  e'
soggetto ai termini di un regime fiscale speciale; 
3) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si  ritiene
sia sostenuto a favore di un'entita'  ibrida  genera  un  effetto  di
deduzione senza inclusione e il disallineamento e'  il  risultato  di
differenze nell'allocazione del corrispondente componente positivo di
reddito a  favore  dell'entita'  ibrida  in  base  alle  leggi  della
giurisdizione in cui e' stabilita o  registrata  l'entita'  ibrida  e
alle  leggi  della  giurisdizione  di  qualsiasi  soggetto  con   una
partecipazione in tale entita' ibrida. In ogni  caso,  un  componente
negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non
determina un disallineamento da ibridi  laddove  la  deduzione  senza
inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di
esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua
giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione; 
4) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si  ritiene
sia sostenuto a favore  di  un'entita'  avente  una  o  piu'  stabili
organizzazioni genera un effetto di deduzione senza inclusione e tale
disallineamento e' il risultato di  differenze  nell'allocazione  del
corrispondente componente positivo di  reddito  in  base  alle  leggi
della giurisdizione di residenza della casa madre e alle leggi  della
giurisdizione di  localizzazione  della  sua  stabile  organizzazione
ovvero alle leggi delle giurisdizioni di localizzazione di due o piu'
stabili  organizzazioni  della  stessa  entita'.  In  ogni  caso,  un
componente negativo di reddito sostenuto ovvero che  si  ritiene  sia
sostenuto non determina  un  disallineamento  da  ibridi  laddove  la
deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa
dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle
leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione; 
5) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si  ritiene
sia sostenuto genera un  effetto  di  deduzione  senza  inclusione  a
seguito dell'attribuzione del corrispondente componente  positivo  di
reddito a favore di una stabile organizzazione disconosciuta. In ogni
caso, un componente negativo  di  reddito  sostenuto  ovvero  che  si
ritiene sia sostenuto non  determina  un  disallineamento  da  ibridi
laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata  in  ogni
caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del  beneficiario
a norma delle leggi della sua giurisdizione di  residenza  ovvero  di
localizzazione; 
6) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si  ritiene
sia sostenuto da parte di  un'entita'  ibrida  genera  una  deduzione
senza inclusione e tale disallineamento  origina  dal  fatto  che  il
corrispondente componente positivo di  reddito  non  e'  riconosciuto
come tale in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un
componente negativo di reddito sostenuto ovvero che  si  ritiene  sia
sostenuto non determina  un  disallineamento  da  ibridi  qualora  la
deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa
dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle
leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione; 
7) un componente negativo di reddito relativo a una operazione che si
ritiene  sia  intervenuta  tra  la  sede  centrale   e   la   stabile
organizzazione ovvero tra due o piu'  stabili  organizzazioni  genera
una deduzione senza inclusione e  tale  disallineamento  origina  dal
fatto che il corrispondente componente positivo  di  reddito  non  e'
riconosciuto come tale in base alle  leggi  della  giurisdizione  del
beneficiario. Il componente negativo di  reddito  relativo  all'onere
figurativo non determina un  disallineamento  da  ibridi  qualora  la
deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa
dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle
leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione; 
8) si verifica un fenomeno di doppia deduzione di componenti negativi
di reddito; 
s) «TUIR», il presente testo unico; 
t) «soggetto passivo», le societa' ed enti di  cui  all'articolo  82,
comma 1, lettere a) e b), nonche' i soggetti di cui alla  lettera  c)
del medesimo comma 1 che sono titolari  di  reddito  di  impresa,  le
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti
di cui all'articolo 82, comma 1,  lettera  d),  le  societa'  di  cui
all'articolo 5, con esclusione delle societa' semplici e dei soggetti
a  esse  assimilati,  nonche'  le  persone  fisiche  che   esercitano
un'attivita' di impresa; 
u) «impresa associata»: 
1) un'entita' nella quale il soggetto passivo detiene direttamente  o
indirettamente una partecipazione in termini di  diritto  di  voto  o
proprieta' del capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il
diritto di ricevere una percentuale degli utili di tale entita'  pari
o superiore al 50 per cento; 
2)  un  individuo   o   un'entita'   che   detiene   direttamente   o
indirettamente  nel   patrimonio   di   un   soggetto   passivo   una
partecipazione in  termini  di  diritto  di  voto  o  proprieta'  del
capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero  ha  il  diritto  di
ricevere  una  percentuale  degli  utili  del  contribuente  pari   o
superiore al 50 per cento; 
3) un'entita' che faccia parte del medesimo gruppo consolidato a fini
di contabilita' finanziaria del soggetto passivo; 
4) un'impresa nella quale il soggetto passivo  eserciti  un'influenza
dominante sulla gestione  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile; 
5) un'impresa che eserciti un'influenza dominante sulla gestione  del
soggetto passivo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 
v) «gruppo consolidato a fini di contabilita' finanziaria», un gruppo
composto  da  tutte  le  entita'  pienamente  incluse  nel   bilancio
consolidato  redatto  in  conformita'  dei  principi   internazionali
d'informativa  finanziaria  (IFRS)  o  del   sistema   nazionale   di
informativa finanziaria di uno Stato membro; 
z) «componente negativo di reddito», un onere al quale  e'  associato
un flusso finanziario che trova manifestazione nello  stesso  periodo
di imposta in cui detto onere risulta sostenuto oppure in un  periodo
di imposta anteriore o posteriore ovvero un onere  che  si  considera
sostenuto sulla base delle regole di attribuzione degli utili e delle
perdite della stabile organizzazione nei rapporti con la casa madre e
con le altre stabili organizzazioni secondo le norme del suo Stato di
localizzazione nonche' di quello  della  casa  madre  e  delle  altre
stabili organizzazioni; 
2. Ai fini del comma 1, lettera r): 
a) un componente negativo di reddito che  rappresenta  il  rendimento
del sottostante strumento finanziario  trasferito  non  determina  un
disallineamento da ibridi di cui al numero 1)  della  stessa  lettera
r), qualora: 
1)  nell'ipotesi  in  cui  il  componente  negativo  di  reddito  sia
sostenuto da un soggetto  passivo  nell'ambito  di  un  trasferimento
ibrido sul mercato, gli importi ricevuti in relazione allo  strumento
finanziario trasferito siano integralmente imponibili; 
2)  nell'ipotesi  in  cui  il  componente  negativo  di  reddito  sia
sostenuto da un operatore finanziario  non  residente  a  favore  del
beneficiario residente nell'ambito di  un  trasferimento  ibrido  sul
mercato, la giurisdizione dell'operatore  finanziario  non  residente
imponga a tale soggetto di includere integralmente  nel  suo  reddito
imponibile  gli  importi  ricevuti  in   relazione   allo   strumento
finanziario trasferito; 
b) il disallineamento da ibridi si verifica ai sensi dei  numeri  6),
7) e 8) della stessa lettera r) solo nel periodo di imposta  e  nella
misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la  deduzione  a
fronte di un importo che non rappresenta reddito a doppia inclusione; 
c) un disallineamento e' ritenuto un disallineamento da ibridi se  si
verifica tra imprese associate, tra un soggetto passivo e  un'impresa
associata, tra la sede centrale e una stabile organizzazione, tra due
o piu' stabili organizzazioni della stessa entita' ovvero nell'ambito
di un accordo strutturato; 
d)   le   differenze   di   reddito   imponibile   ascrivibili   alla
valorizzazione del medesimo componente di reddito effettuata  secondo
le regole delle singole giurisdizioni coinvolte,  anche  per  effetto
dell'applicazione dei prezzi di trasferimento,  non  rientrano  nella
definizione di disallineamento da ibridi; 
e) i benefici di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, non determinano l'emersione di  un  disallineamento  da
ibridi. 
3. Ai fini di  cui  al  comma  1,  lettera  u),  se  un  individuo  o
un'entita' detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un
soggetto passivo e in una o piu' entita' una  partecipazione  pari  o
superiore al 50 per cento, tutte le entita' interessate e il soggetto
passivo, sono considerate imprese associate. 
4. Qualora il disallineamento si verifichi  ai  sensi  del  comma  1,
lettera r), numero 1), nella definizione di  «impresa  associata»  il
requisito del 50 per cento e' sostituito da un requisito del  25  per
cento. 
5. Un soggetto che agisce  di  concerto  con  un  altro  soggetto  in
relazione ai diritti di  voto  o  alla  proprieta'  del  capitale  di
un'entita' e' considerato detentore di una partecipazione in tutti  i
diritti di voto o nell'intera proprieta'  del  capitale  dell'entita'
detenuti dall'altro soggetto. 
6. Ai fini del comma 1, lettera r), numero 8),  qualora  un  soggetto
passivo sostiene un  costo  la  cui  deduzione  e'  negata  ai  sensi
dell'articolo 197, comma  1,  e  in  uno  o  piu'  periodi  d'imposta
successivi consegue un reddito  imponibile  per  il  tramite  di  una
stabile organizzazione all'estero ovvero di una societa'  controllata
non residente per la quale  e'  stata  esercitata  l'opzione  di  cui
all'articolo 137 e seguenti, tale reddito e' escluso  da  imposizione
fino a concorrenza dell'ammontare dei costi la cui deduzione e' stata
negata  per  effetto  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 197, comma 1. In tal caso, l'imposta estera relativa  al
componente di reddito escluso  da  imposizione  non  rileva  ai  fini
dell'articolo 185.