(Testo unico imposte sui redditi-art. 196)
                              ART. 196 
                            Giurisdizione 
      (articolo 7 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142) 
 
1. Lo Stato italiano e' lo Stato del pagatore qualora  il  componente
negativo di reddito sia deducibile ai fini della  determinazione  del
reddito imponibile di un soggetto passivo. 
2.  Lo  Stato  italiano  e'  lo  Stato  dell'investitore  qualora  il
componente negativo di reddito sostenuto, ovvero che si  ritiene  sia
sostenuto, da una stabile organizzazione di un soggetto passivo o  da
un soggetto non residente sia imputato a un soggetto  passivo  e  sia
deducibile ai fini della determinazione del suo reddito imponibile. 
3. Lo  Stato  italiano  e'  lo  Stato  del  beneficiario  laddove  il
componente positivo di reddito sia attribuito a un  soggetto  passivo
in base alla giurisdizione del pagatore.