ART. 196
Giurisdizione
(articolo 7 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142)
1. Lo Stato italiano e' lo Stato del pagatore qualora il componente
negativo di reddito sia deducibile ai fini della determinazione del
reddito imponibile di un soggetto passivo.
2. Lo Stato italiano e' lo Stato dell'investitore qualora il
componente negativo di reddito sostenuto, ovvero che si ritiene sia
sostenuto, da una stabile organizzazione di un soggetto passivo o da
un soggetto non residente sia imputato a un soggetto passivo e sia
deducibile ai fini della determinazione del suo reddito imponibile.
3. Lo Stato italiano e' lo Stato del beneficiario laddove il
componente positivo di reddito sia attribuito a un soggetto passivo
in base alla giurisdizione del pagatore.