ART. 197
Disallineamenti da ibridi
(articolo 8 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142)
1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una
doppia deduzione, la deduzione del componente negativo di reddito e'
negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano sia lo
Stato dell'investitore ovvero qualora sia lo Stato del pagatore e la
deduzione del componente negativo di reddito non e' negata nello
Stato dell'investitore. L'indeducibilita' nello Stato
dell'investitore deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal
contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi
certi e precisi.
2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una
deduzione senza inclusione:
a) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del pagatore, la deduzione
del componente negativo di reddito e' negata in capo al soggetto
passivo, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un
altro Stato. L'inclusione nello Stato della casa madre ovvero nello
Stato di localizzazione della stabile organizzazione deve risultare
da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o
localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi;
b) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del beneficiario e la
deduzione del componente negativo di reddito non e' negata nello
Stato del pagatore, l'importo del corrispondente componente positivo
di reddito che altrimenti genererebbe un disallineamento e'
imponibile in capo al soggetto passivo, salvo che il disallineamento
non sia neutralizzato in un altro Stato. L'indeducibilita' nello
Stato del pagatore ovvero l'inclusione nello Stato di localizzazione
della stabile organizzazione del soggetto passivo deve risultare da
una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o
localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi;
c) qualora la deduzione di un componente negativo di reddito sia
stata negata in capo a un soggetto passivo in applicazione della
lettera a), la successiva inclusione, nello Stato estero di residenza
ovvero di localizzazione del beneficiario, del corrispondente
componente positivo nel suo reddito imponibile, in un periodo
d'imposta che inizia oltre dodici mesi dalla fine del periodo
d'imposta del soggetto passivo con riferimento al quale la deduzione
e' stata negata, fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto alla
corrispondente deduzione del componente negativo di reddito in
precedenza non dedotto.
3. Non e' consentita la deduzione di un componente negativo di
reddito da parte di un soggetto passivo nella misura in cui esso
finanzi, direttamente o indirettamente, oneri deducibili che generano
un disallineamento da ibridi mediante una transazione o serie di
transazioni tra imprese associate o che sono parti di un accordo
strutturato. In deroga a quanto riportato nel primo periodo, il
componente negativo di reddito sostenuto o che si ritiene sia
sostenuto da un soggetto passivo e' deducibile se e nella misura in
cui uno degli Stati di residenza o di localizzazione dei soggetti
coinvolti nella transazione o nella serie di transazioni abbia
effettuato un adeguamento equivalente con l'effetto di neutralizzare
il disallineamento da ibridi in questione.
4. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi coinvolge un
reddito di una stabile organizzazione disconosciuta di un soggetto
passivo residente, tale reddito e' imponibile in capo a quest'ultimo.
Il primo periodo non trova applicazione laddove le disposizioni di
una convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo
Stato italiano e un Paese terzo prevedano l'obbligo di esentare il
reddito.
5. Nel caso dei rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i)
e l), nonche' delle operazioni che producono analoghi effetti
economici, aventi a oggetto obbligazioni e titoli similari o titoli
atipici, il credito per le imposte estere spetta in misura
corrispondente alla differenza positiva tra il provento cui detto
credito si ricollega e l'onere finanziario relativo alle suddette
operazioni.