(Testo unico imposte sui redditi-art. 197)
                              ART. 197 
                      Disallineamenti da ibridi 
      (articolo 8 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142) 
 
1. Nella misura in cui un disallineamento  da  ibridi  determina  una
doppia deduzione, la deduzione del componente negativo di reddito  e'
negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano  sia  lo
Stato dell'investitore ovvero qualora sia lo Stato del pagatore e  la
deduzione del componente negativo di  reddito  non  e'  negata  nello
Stato     dell'investitore.     L'indeducibilita'     nello     Stato
dell'investitore deve risultare da una dichiarazione  rilasciata  dal
contribuente ivi residente o localizzato  ovvero  da  altri  elementi
certi e precisi. 
2. Nella misura in cui un disallineamento  da  ibridi  determina  una
deduzione senza inclusione: 
a) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del pagatore, la  deduzione
del componente negativo di reddito e'  negata  in  capo  al  soggetto
passivo, salvo che il disallineamento non  sia  neutralizzato  in  un
altro Stato. L'inclusione nello Stato della casa madre  ovvero  nello
Stato di localizzazione della stabile organizzazione  deve  risultare
da una dichiarazione rilasciata  dal  contribuente  ivi  residente  o
localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi; 
b) qualora lo Stato italiano sia  lo  Stato  del  beneficiario  e  la
deduzione del componente negativo di  reddito  non  e'  negata  nello
Stato del pagatore, l'importo del corrispondente componente  positivo
di  reddito  che  altrimenti  genererebbe   un   disallineamento   e'
imponibile in capo al soggetto passivo, salvo che il  disallineamento
non sia neutralizzato in  un  altro  Stato.  L'indeducibilita'  nello
Stato del pagatore ovvero l'inclusione nello Stato di  localizzazione
della stabile organizzazione del soggetto passivo deve  risultare  da
una  dichiarazione  rilasciata  dal  contribuente  ivi  residente   o
localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi; 
c) qualora la deduzione di un  componente  negativo  di  reddito  sia
stata negata in capo a un  soggetto  passivo  in  applicazione  della
lettera a), la successiva inclusione, nello Stato estero di residenza
ovvero  di  localizzazione  del  beneficiario,   del   corrispondente
componente  positivo  nel  suo  reddito  imponibile,  in  un  periodo
d'imposta che  inizia  oltre  dodici  mesi  dalla  fine  del  periodo
d'imposta del soggetto passivo con riferimento al quale la  deduzione
e' stata negata, fa sorgere in capo a quest'ultimo  il  diritto  alla
corrispondente  deduzione  del  componente  negativo  di  reddito  in
precedenza non dedotto. 
3. Non e' consentita  la  deduzione  di  un  componente  negativo  di
reddito da parte di un soggetto passivo  nella  misura  in  cui  esso
finanzi, direttamente o indirettamente, oneri deducibili che generano
un disallineamento da ibridi mediante  una  transazione  o  serie  di
transazioni tra imprese associate o che  sono  parti  di  un  accordo
strutturato. In deroga a  quanto  riportato  nel  primo  periodo,  il
componente negativo  di  reddito  sostenuto  o  che  si  ritiene  sia
sostenuto da un soggetto passivo e' deducibile se e nella  misura  in
cui uno degli Stati di residenza o  di  localizzazione  dei  soggetti
coinvolti nella  transazione  o  nella  serie  di  transazioni  abbia
effettuato un adeguamento equivalente con l'effetto di  neutralizzare
il disallineamento da ibridi in questione. 
4. Nella misura in cui un  disallineamento  da  ibridi  coinvolge  un
reddito di una stabile organizzazione disconosciuta  di  un  soggetto
passivo residente, tale reddito e' imponibile in capo a quest'ultimo.
Il primo periodo non trova applicazione laddove  le  disposizioni  di
una convenzione per evitare le doppie imposizioni in  essere  tra  lo
Stato italiano e un Paese terzo prevedano l'obbligo  di  esentare  il
reddito. 
5. Nel caso dei rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere  i)
e  l),  nonche'  delle  operazioni  che  producono  analoghi  effetti
economici, aventi a oggetto obbligazioni e titoli similari  o  titoli
atipici,  il  credito  per  le  imposte  estere  spetta   in   misura
corrispondente alla differenza positiva tra  il  provento  cui  detto
credito si ricollega e l'onere  finanziario  relativo  alle  suddette
operazioni.