ART. 198
Disallineamenti da ibridi inversi
(articolo 9 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142)
1. Se una o piu' imprese associate non residenti, che detengono
complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al
50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o
dei diritti di partecipazione agli utili in un'entita' ibrida
costituita o stabilita nello Stato, sono situate in una giurisdizione
o in giurisdizioni che considerano l'entita' ibrida soggetto
imponibile, il reddito prodotto dall'entita' ibrida e' soggetto a
imposizione nella misura in cui quest'ultimo non e' altrimenti
soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato.
2. Il comma 1 non si applica agli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia di cui all'articolo 82,
comma 9.