(Testo unico imposte sui redditi-art. 198)
                              ART. 198 
                  Disallineamenti da ibridi inversi 
      (articolo 9 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142) 
 
1. Se una o piu'  imprese  associate  non  residenti,  che  detengono
complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al
50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale  o
dei  diritti  di  partecipazione  agli  utili  in  un'entita'  ibrida
costituita o stabilita nello Stato, sono situate in una giurisdizione
o  in  giurisdizioni  che  considerano  l'entita'   ibrida   soggetto
imponibile, il reddito prodotto dall'entita'  ibrida  e'  soggetto  a
imposizione nella  misura  in  cui  quest'ultimo  non  e'  altrimenti
soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato. 
2.  Il  comma  1  non  si  applica  agli  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia di cui all'articolo  82,
comma 9.