ART. 199
Disallineamenti da residenza fiscale
(articolo 10 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142)
1. Un componente negativo di reddito, sostenuto da un soggetto
passivo che e' anche residente ai fini fiscali in un altro Stato
membro dell'Unione europea in base alla legge interna di tale Stato
ed e' ivi considerato residente ai fini della convenzione per evitare
le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano e tale Stato,
non e' deducibile qualora tale componente negativo di reddito sia
considerato deducibile nello Stato estero e la deduzione non e' ivi
compensata da un reddito a doppia inclusione. La disposizione di cui
al primo periodo si applica a condizione che il disallineamento non
sia neutralizzato dall'altro Stato.
2. Un componente negativo di reddito, sostenuto da un soggetto
passivo che e' anche residente ai fini fiscali in un Paese non
appartenente all'Unione europea, non e' deducibile qualora tale
componente negativo di reddito sia considerato deducibile nel Paese
terzo e la deduzione non e' ivi compensata da un reddito a doppia
inclusione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a
condizione che il disallineamento non sia neutralizzato dal Paese
terzo.
3. Qualora la deduzione di un componente negativo di reddito sia
stata negata in capo a un soggetto passivo in applicazione dei commi
1 e 2 e lo stesso consegue un componente positivo di reddito a doppia
inclusione in un periodo d'imposta successivo, quest'ultimo e'
escluso da imposizione sino a concorrenza dell'ammontare del
componente negativo di reddito la cui deduzione e' stata negata in
applicazione dei commi 1 e 2.