ART. 200
Disposizioni in materia di controlli
(articolo 11 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142)
1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice,
l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni del
presente Capo deve essere effettuato con apposito atto, preceduto, a
pena di nullita', dalla notifica al contribuente di una richiesta di
chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui
sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una
violazione.
2. La richiesta motivata di chiarimenti e' notificata
dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e,
entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto
impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di
inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere
alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere
di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di
sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la
notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato, in
deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.