(Testo unico imposte sui redditi-art. 200)
                              ART. 200 
                Disposizioni in materia di controlli 
     (articolo 11 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142) 
 
1.   Senza   pregiudizio    dell'ulteriore    azione    accertatrice,
l'accertamento  di  eventuali  violazioni  delle   disposizioni   del
presente Capo deve essere effettuato con apposito atto, preceduto,  a
pena di nullita', dalla notifica al contribuente di una richiesta  di
chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta  giorni,  in  cui
sono indicati i motivi per  i  quali  si  ritiene  configurabile  una
violazione. 
2.   La   richiesta   motivata   di   chiarimenti    e'    notificata
dall'amministrazione  finanziaria  ai  sensi  dell'articolo  60   del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e,
entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto
impositivo. Tra la data di  ricevimento  dei  chiarimenti  ovvero  di
inutile decorso del termine assegnato al contribuente per  rispondere
alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal  potere
di  notificazione  dell'atto  impositivo  intercorrono  non  meno  di
sessanta  giorni.  In  difetto,  il  termine  di  decadenza  per   la
notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente  prorogato,  in
deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.