(Protocollo 4-art. 40)
                             ARTICOLO 40 
 
                   Merci in transito o in deposito 
 
Le  disposizioni   dell'accordo   possono   applicarsi   alle   merci
rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla  data
dell'entrata in vigore  dell'accordo,  si  trovano  in  transito  nel
territorio della Comunita' o dell'Egitto oppure in regime di deposito
provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione  che
vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere  da
tale data - alle autorita' doganali dello Stato  di  importazione  un
certificato  EUR.  1,  rilasciato  a   posteriori   dalle   autorita'
competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali
    risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.