(Protocollo 4-Allegato I)
                                       Allegato I del Protocollo n. 4 
 
            NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II 
 
Nota 1: 
 
   L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste
affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati  oggetto
di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo  6
del protocollo. 
 
   Nota 2: 
 
   1.  Le  prime  due  colonne  dell'elenco  descrivono  il  prodotto
ottenuto. La prima colonna indica la voce o il  numero  del  capitolo
del sistema armonizzato, mentre la seconda  riporta  la  designazione
delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo  Ad  ogni
prodotto menzionato nelle prime due colonne  corrisponde  una  regola
nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura  nella  prima
colonna e' preceduta da "ex", cio'  significa  che  le  regole  delle
colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di  capitolo
descritta nella colonna 2. 
   2. Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme,
o il numero di un capitolo, e  di  conseguenza  la  designazione  dei
prodotti  nella  colonna  2  e'  espressa  in  termini  generali,  le
corrispondenti regole delle colonne 3 o 4  si  applicano  a  tutti  i
prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del
capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 
   3. Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a  diversi
prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta  la
designazione della parte di voce cui si applicano  le  corrispondenti
regole delle colonne 3 o 4. 
   4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde
una regola sia nella colonna 3, sia nella  colonna  4,  l'esportatore
puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della  colonna
3 o quella della colonna 4. Se  nella  colonna  4  non  e'  riportata
alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. 
 
   Nota 3: 
 
   5. Le disposizioni dell'articolo  6  del  protocollo  relative  ai
prodotti che hanno acquisito  il  carattere  di  prodotto  originario
utilizzati  nella  fabbricazione  di  altri  prodotti  si   applicano
indipendentemente dal fatto che tale carattere  sia  stato  acquisito
nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in
un altro stabilimento nella Comunita' o in Egitto. 
 
   Ad esempio: 
 
   Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone
che il valore  dei  materiali  non  originari  incorporati  non  deve
superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di
forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. 
   Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire  da
un lingotto non originario, il pezzo forgiato  ha  gia'  ottenuto  il
carattere  di   prodotto   originario   conformemente   alla   regola
dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso  si  puo'  considerare
originario nel calcolo del valore del motore,  indipendentemente  dal
fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale  o
in un altro stabilimento nella Comunita'. Nell'addizionare il  valore
dei materiali non originari utilizzati, quindi, non  si  tiene  conto
del valore del lingotto non originario. 
   6. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione
minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o  trasformazioni
piu'  complesse,  quindi,  conferisce  il   carattere   di   prodotto
originario,  mentre  l'esecuzione  di  lavorazioni  o  trasformazioni
inferiori non puo' conferire tale carattere. Pertanto, se una  regola
autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo  stadio
di  lavorazione,  l'impiego  di  tale  materiale   negli   stadi   di
lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale  in
uno stadio successivo non lo e'. 
   7. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola
autorizza l'impiego di "materiali  di  qualsiasi  voce",  si  possono
utilizzare anche materiali della  stessa  voce  del  prodotto,  fatte
salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate  nella  regola
stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali
di qualsiasi voce, compresi  gli  altri  materiali  della  voce  ..."
significa che si  possono  utilizzare  materiali  classificati  nella
stessa voce del prodotto solo se  corrispondono  a  una  designazione
diversa dalla designazione del prodotto  riportata  nella  colonna  2
dell'elenco. 
   8. Quando una regola dell'elenco specifica che  un  prodotto  puo'
essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che  e'
ammesso l'uso di uno o piu' materiali, e non che si devono utilizzare
tutti i materiali. 
 
   Ad esempio: 
 
   La regola per i tessuti di cui alle voci  SA  5208-5212  autorizza
l'impiego  di  fibre  naturali  nonche'  tra  l'altro,  di   sostanze
chimiche. Cio' non significa che si devono utilizzare  le  une  e  le
altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une  e
le altre. 
   9. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto  dev'essere
fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non
vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per  loro  natura,
non possono rispettare questa regola (cfr. anche  la  nota  6.2.  per
quanto riguarda i tessili). 
 
   Ad esempio: 
 
   La regola per le preparazioni  alimentari  della  voce  1904,  che
esclude  specificamente  l'uso  di  cereali  e  loro  derivati,   non
impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri  additivi
che non sono prodotti a partire da cereali. 
 
   Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti  che,  pur  non  potendo
essere ottenuti  a  partire  dal  particolare  materiale  specificato
nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale  della
stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. 
 
   Ad esempio: 
 
   Nel  caso  di  un  capo  di  abbigliamento  dell'ex  capitolo   62
fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che  per
tale categoria l'unico materiale non  originario  autorizzato  e'  il
filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno  se
questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da  filati.  In
tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad 
uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra 
   10. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non
originari, indicando due percentuali del loro  tenore  massimo,  tali
percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore  massimo
di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la
percentuale piu' elevata fra quelle  indicate.  Inoltre,  non  devono
essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali  cui
si riferiscono. 
 
   Nota 4: 
 
   Il. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le
fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che  si  trovano  in
uno stadio  precedente  alla  filatura,  compresi  i  cascami;  salvo
diversa  indicazione,   inoltre,   l'espressione   "fibre   naturali"
comprende le fibre che sono state  cardate,  pettinate  o  altrimenti
preparate, ma non filate. 
   12. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503,
la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli  fini
o grossolani di animali delle voci  5101-5105,  le  fibre  di  cotone
delle voci  da  5201-5203  e  le  altre  fibre  vegetali  delle  voci
5301-5305. 
   13.  Nell'elenco,  le  espressioni  "pasta   tessile",   "sostanze
chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano  i
materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che  possono
essere  utilizzati  per  fabbricare  fibre  e  filati   sintetici   o
artificiali e filati o fibre di carta. 
   14. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si
intendono i fasci di filamenti,  le  fibre  in  fiocco  o  i  cascami
sintetici o artificiali delle voci 5501-5507. 
 
   Nota 5: 
 
   15. Se per un dato prodotto dell'elenco  si  fa  riferimento  alla
presente  nota,  le  condizioni  indicate  nella  colonna  3  non  si
applicano  ad  alcun  materiale  tessile  di  base  utilizzato  nella
fabbricazione ditale prodotto che rappresenti  globalmente  non  piu'
del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili  di  base  usati
(cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 
   16. Tuttavia, la tolleranza  di  cui  alla  nota  5.1  si  applica
esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o
piu' materiali tessili di base. 
 
   Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: 
 
- seta; 
- lana; 
- peli grossolani di animali; 
- peli fini di animali; 
- crine di cavallo; 
- cotone; 
- carta e materiali per la fabbricazione della carta; 
- lino; 
- canapa; 
- iuta ed altre fibre tessili liberiane; 
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; 
- cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; 
- filamenti sintetici; 
- filamenti artificiali; 
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; 
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere; 
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide; 
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; 
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide; 
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; 
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; 
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; 
- altre fibre sintetiche in fiocco; 
- fibre artificiali in fiocco di viscosa; 
- altre fibre artificiali in fiocco; 
- filati  di  poliuretano  segmentato  con  segmenti  flessibili   di
  poliestere, anche rivestiti; 
- filati  di  poliuretano  segmentato  con  segmenti  flessibili   di
  poliestere, anche rivestiti; 
- prodotti di cui alla voce  5605  (filati  metallizzati)  nella  cui
  composizione entra un nastro consistente di un'anima di  lamina  di
  alluminio, oppure di un'anima di  pellicola  di  materia  plastica,
  anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore
  a 5 mm, inserita mediante incollatura  con  adesivo  trasparente  o
  colorato tra due pellicole di plastica; 
- altri prodotti di cui alla voce 5605. 
 
Ad esempio: 
 
   Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone  della  voce
5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce  5506  e'  un  filato
misto. La massima percentuale utilizzabile  di  fibre  sintetiche  in
fiocco non originarie che non soddisfano le  norme  di  origine  (che
richiedono una fabbricazione a partire  da  sostanze  chimiche  o  da
pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato. 
 
   Ad esempio: 
 
   Un tessuto di lana della voce 5112  ottenuto  da  filati  di  lana
della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della  voce
5509 e'  un  tessuto  misto.  Si  possono  quindi  utilizzare  filati
sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono  una
fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta  tessile),  o
filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono
una fabbricazione a  partire  da  fibre  naturali,  non  cardate  ne'
pettinate  ne'  altrimenti  preparate  per  la   filatura),   o   una
combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non  superi  il
10% del peso del tessuto. 
 
   Ad esempio: 
 
   Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati
di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce  5210  e'
un prodotto misto solo se il tessuto di  cotone  e'  esso  stesso  un
tessuto misto ottenuto da filati classificati in due  voci  separate,
oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. 
 
   Ad esempio: 
 
   Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted"  fosse  stata
ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da  tessuti  sintetici
della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe  un  prodotto
misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi. 
 
   Ad esempio: 
 
   Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati  di
cotone e il dorso di iuta e' un prodotto misto,  poiche'  sono  stati
utilizzati tre materiali tessili di base. Si puo'  quindi  utilizzare
qualsiasi materiale non  originario  ad  uno  stadio  di  lavorazione
successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso
globale di tali materiali non superi il 10% del  peso  del  materiale
tessile del  tappeto.  Percio',  il  dorso  di  iuta,  e/o  i  filati
artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione,
purche' siano rispettati i limiti di peso. 
 
   17. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di
poliuretano segmentato con segmenti flessibili di  poliestere,  anche
rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati. 
 
   18. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del  "nastro
consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di
pellicola  di  materia  plastica,  anche  ricoperta  di  polvere   di
alluminio, di larghezza non  superiore  a  5  mm,  inserita  mediante
incollatura tra due pellicole di plastica," la  tolleranza  per  tale
nastro e' del 30%. 
 
   Nota 6: 
 
   19. Nel caso dei prodotti  tessili  in  corrispondenza  dei  quali
figura nell'elenco una nota a pie' di pagina che rinvia alla presente
nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le
controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella  colonna  3
per il prodotto finito in questione, purche'  siano  classificati  in
una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore  non  superi
l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto. 
 
   20. Fatto salvo quanto disposto alla nota  6.3,  i  materiali  non
classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili,
possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti
tessili. 
 
   Ad esempio: 
 
   Se  una  regola  dell'elenco  richiede  per  un  prodotto  tessile
specifico, come i pantaloni,  l'utilizzazione  di  filati,  cio'  non
vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi  non
sono classificati nei capitoli 50-63, ne' l'uso  di  cerniere  lampo,
anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 
   21. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del
valore dei materiali non originari incorporati si  deve  tener  conto
del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63. 
 
   Nota 7: 
 
   22.  I  "trattamenti  specifici"  relativi  alle  voci  ex   2707,
2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed  ex  3403  consistono  nelle  seguenti
operazioni: 
 
a) distillazione sotto vuoto; 
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
   (Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del  capitolo  27  della
   nomenclatura combinata); 
c) cracking; 
d) reforming; 
e) estrazione mediante solventi selettivi; 
f) trattamento  costituito   da   tutte   le   operazioni   seguenti:
   trattamento  all'acido  solforico  concentrato   o   all'oleum   o
   all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
   decolorazione e depurazione  mediante  terre  attive  per  natura,
   terre attivate, carbone attivo o bauxite; 
g) polimerizzazione; 
h) alchilazione; 
i) isomerizzazione. 
 
   23. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712
consistono nelle seguenti operazioni: 
 
a) distillazione sotto vuoto; 
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
   (Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del  capitolo  27  della
   nomenclatura combinata); 
c) cracking; 
d) reforming; 
e) estrazione mediante solventi selettivi; 
f) trattamento  costituito   da   tutte   le   operazioni   seguenti:
   trattamento  all'acido  solforico  concentrato   o   all'oleum   o
   all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
   decolorazione e depurazione  mediante  terre  attive  per  natura,
   terre attivate, carbone attivo o bauxite; 
g) polimerizzazione; 
h) alchilazione; 
ij) isomerizzazione; 
k) solo per gli oli pesanti della voce ex  2710,  desulfurazione  con
   impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di  zolfo
   dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); 
l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante  un
   processo diverso dalla semplice filtrazione; 
m) solo  per  gli  oli  pesanti  della  voce  ex  2710,   trattamento
   all'idrogeno, diverso  dalla  desolforazione,  in  cui  l'idrogeno
   partecipa attivamente ad una reazione chimica  realizzata  ad  una
   pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a  250
   C in presenza di un catalizzatore.  Non  sono  invece  considerati
   trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno  di
   oli lubrificanti della voce ex  2710,  aventi  in  particolare  lo
   scopo  di  migliorare  il  colore  o  la  stabilita'  (ad  esempio
   l'"hydrofinishing" o la decolorazione); 
n) solo per gli oli combustibili della voce  ex  2710,  distillazione
   atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume,  comprese
   le perdite, meno di 30% a 300 gradi C, secondo il  metodo  ASTM  D
   86; 
o) solo  per  gli  oli  pesanti  diversi  dal  gasolio  e  dagli  oli
   combustibili  della  voce  ex  2710,   voltolizzazione   ad   alta
   frequenza. 
 
   24. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex  2902
e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione,
la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione,
la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti
con  tenori  di  zolfo  diversi,  qualsiasi  combinazione  di  queste
operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.