Allegato VI del protocollo n. 4 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PERIODO TRANSITORIO PER IL RILASCIO O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo, le competenti autorita' doganali della Comunita' e dell'Egitto accettano come documenti validi per la prova di origine ai sensi del protocollo 4 i certificati di circolazione EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati nell'ambito dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977. 2. Le competenti autorita' della Comunita' e dell'Egitto accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dalla data della compilazione e del rilascio delle prove di origine. Tali verifiche vengono condotte in conformita' del protocollo 4, Titolo VI del presente accordo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA 1. L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunita' a norma del presente accordo i prodotti originati del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 1. L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunita' a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE COMUNE SUL CUMULO DELL'ORIGINE La Comunita' e l'Egitto riconoscono il notevole contributo che il cumulo dell'origine puo' dare per agevolare la creazione di una zona di libero scambio tra tutti i partner mediterranei associati al processo di Barcellona. La Comunita' accetta di negoziare e concludere accordi con i partner mediterranei, segnatamente i paesi del Mashrak e del Magreb, su richiesta di detti Stati, onde applicare la regola del cumulo dell'origine, a condizione che i partner interessati accettino di applicare norme di origine identiche. Le Parti dichiarano inoltre che il conseguimento di questo obiettivo non dovrebbe essere ostacolato dalle differenze tra i tipi di cumulo gia' in vigore nei paesi partecipanti. A tal fine, subito dopo la firma dell'accordo le Parti inizieranno ad esaminare le possibilita' di cumulo con detti paesi durante il periodo transitorio, specie nei settori in cui i paesi mediterranei in questione applicano norme di origine identiche. La Comunita' fornira' assistenza ai paesi interessati onde arrivare al cumulo delle norme di origine. DICHIARAZIONE COMUNE SUI REQUISITI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO II Le Parti approvano i requisiti in materia di trasformazione contenuti negli allegati II e II(a) del protocollo n. 4. La Comunita' esaminera' tuttavia un numero limitato di richieste di deroga, debitamente motivate, presentate dall'Egitto, purche' non siano tali da compromettere l'introduzione del cumulo tra i partner euromediterranei.