(Protocollo 4-Allegato VI)
                                      Allegato VI del protocollo n. 4 
    

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PERIODO TRANSITORIO PER IL RILASCIO
      O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE

       Nei  dodici mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo, le
    competenti autorita' doganali della Comunita' e dell'Egitto accettano
    come documenti validi per la prova di origine ai sensi del protocollo
    4  i certificati di circolazione EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati
    nell'ambito dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977.
       2. Le competenti autorita' della Comunita' e dell'Egitto accolgono
    le  richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per
    un  periodo  di due anni dalla data della compilazione e del rilascio
    delle   prove   di   origine.  Tali  verifiche  vengono  condotte  in
    conformita' del protocollo 4, Titolo VI del presente accordo.

           DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

       1.  L'Egitto  accetta  come  prodotti  originari della Comunita' a
    norma  del  presente  accordo  i prodotti originati del Principato di
    Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
       2.  Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
    definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

         DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

       1.  L'Egitto  accetta  come  prodotti  originari della Comunita' a
    norma  del  presente accordo i prodotti originari della Repubblica di
    San Marino.
       2.  Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
    definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

                DICHIARAZIONE COMUNE SUL CUMULO DELL'ORIGINE

       La  Comunita' e l'Egitto riconoscono il notevole contributo che il
    cumulo  dell'origine puo' dare per agevolare la creazione di una zona
    di  libero  scambio  tra  tutti  i  partner mediterranei associati al
    processo di Barcellona.
       La  Comunita'  accetta  di  negoziare  e  concludere accordi con i
    partner  mediterranei, segnatamente i paesi del Mashrak e del Magreb,
    su  richiesta  di  detti  Stati,  onde applicare la regola del cumulo
    dell'origine,  a  condizione  che  i partner interessati accettino di
    applicare norme di origine identiche.
       Le  Parti  dichiarano  inoltre  che  il  conseguimento  di  questo
    obiettivo  non dovrebbe essere ostacolato dalle differenze tra i tipi
    di  cumulo  gia' in vigore nei paesi partecipanti. A tal fine, subito
    dopo  la  firma  dell'accordo  le  Parti  inizieranno ad esaminare le
    possibilita'   di   cumulo   con   detti  paesi  durante  il  periodo
    transitorio,  specie  nei  settori  in  cui  i  paesi mediterranei in
    questione applicano norme di origine identiche.
       La   Comunita'  fornira'  assistenza  ai  paesi  interessati  onde
    arrivare al cumulo delle norme di origine.

     DICHIARAZIONE COMUNE SUI REQUISITI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DI
                             CUI ALL'ALLEGATO II

       Le  Parti  approvano  i  requisiti  in  materia  di trasformazione
    contenuti negli allegati II e II(a) del protocollo n. 4.
       La  Comunita'  esaminera' tuttavia un numero limitato di richieste
    di  deroga, debitamente motivate, presentate dall'Egitto, purche' non
    siano  tali  da compromettere l'introduzione del cumulo tra i partner
    euromediterranei.