(Protocollo 5-art. 1)
    

                            PROTOCOLLO N. 5
    RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL
                              SETTORE DOGANALE

                                 ARTICOLO 1

                                 Definizioni

    Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

    a) "legislazione  doganale":  le  disposizioni giuridiche o normative
       applicabili   sul   territorio   delle   Parti   che  disciplinano
       l'importazione,  l'esportazione,  il transito delle merci, nonche'
       l'assoggettamento  delle  stesse  a  una qualsiasi altra procedura
       doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
    b) "autorita'  richiedente":  l'autorita'  amministrativa  competente
       all'uopo  designata  da  una  Parte,  che  presenta una domanda di
       assistenza in base al presente protocollo;
    c) "autorita'  interpellata":  l'autorita'  amministrativa competente
       all'uopo  designata  da  una  Parte,  che  riceve  una  domanda di
       assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;
    d) "dati  a  carattere  personale": qualsiasi informazione relativa a
       una persona fisica identificata o identificabile.
    e) "operazione   che   viola  la  legislazione  doganale":  tutte  le
       violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale