PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle Parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo; d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale