(Protocollo 5-art. 11)
    

                                 ARTICOLO 11

                             Esperti e testimoni

    Un  funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a
    comparire,  nei  limiti  stabiliti  nell'autorizzazione  concessa, in
    qualita'   di  esperto  o  testimone  in  procedimenti  giudiziari  o
    amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e
    produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano
    occorrere  nel  procedimento.  Nella  richiesta  di comparizione deve
    essere   precisato   davanti   a   quale   autorita'   giudiziaria  o
    amministrativa  tale  funzionario  deve  comparire, nonche' per quale
    causa e a quale titolo sara' ascoltato.