(Protocollo 5-art. 13)
                             ARTICOLO 13 

 
                             Attuazione 
    

  1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una  parte,
alle  autorita'  doganali  dell'Egitto  e,  dall'altra,  ai   servizi
competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente
alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a
tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per  l'attuazione,
tenendo  conto  delle  norme  vigenti  segnatamente  in  materia   di
protezione  dei  dati.  Essi  possono  raccomandare  agli   organismi
competenti  le  modifiche  del  presente  protocollo  che   ritengano
necessarie.


  2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate  in
merito alle norme specifiche  di  esecuzione  adottate  conformemente
alle disposizioni del presente protocollo.