(Protocollo 5-art. 2)
    


                             ARTICOLO 2


                        Campo di applicazione


  1.  Nei  limiti  delle  loro  competenze,  le  Parti  si   prestano
assistenza reciproca nei  modi  e  alle  condizioni  specificati  nel
presente protocollo per  garantire  la  corretta  applicazione  della
normativa   doganale,   soprattutto   attraverso   la    prevenzione,
l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.


  2.  L'assistenza  nel  settore  doganale  prevista   dal   presente
protocollo si applica ad ogni autorita'  amministrativa  delle  Parti
competente per l'applicazione dello stesso. Essa  non  pregiudica  le
norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale,  ne'
copre  le  informazioni  ottenute  grazie  a  poteri  esercitati   su
richiesta  dell'autorita'  giudiziaria   salvo   accordo   di   detta
autorita'.


  3. L'assistenza in materia  di  riscossione  di  diritti,  tasse  o
ammende non rientra nel presente protocollo.