(Protocollo 5-art. 3)
                             ARTICOLO 3 

 
                       Assistenza su richiesta 
    

  1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita'  interpellata
le  fornisce  tutte  le  informazioni   pertinenti   che   consentono
all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della
legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti  le
operazioni registrate o programmate che  violino  o  possano  violare
detta legislazione.


  2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita'  interpellata
le comunica:


  a) se le merci esportate dal territorio di  una  delle  Parti  sono
state  correttamente  importate  nel  territorio   dell'altra   Parte
precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
  b) se le merci importate nel territorio di  una  delle  Parti  sono
state  correttamente  esportate  dal  territorio   dell'altra   Parte
precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.


  3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita'  interpellata
prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o normative,
le misure necessarie per garantire che siano tenute  sotto  controllo
speciale:


  a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali  sussistano
fondati motivi  di  ritenere  che  effettuino  o  abbiano  effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale;
  b) i luoghi dove partite  di  merci  sono  state  immagazzinate  in
condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano  destinate
ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
  c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo  da
fare  legittimamente  supporre  che  siano  destinate  ad  operazioni
contrarie alla legislazione doganale;
  d) i mezzi di trasporto per i  quali  vi  sono  fondati  motivi  di
ritenere  che  siano   destinati   ad   operazioni   contrarie   alla
legislazione doganale.