(Protocollo 5-art. 5)
                             ARTICOLO 5 

 
                       Comunicazione/Notifica 
    

 Su domanda dell'autorita'  richiedente,  l'autorita'  interpellata,
conformemente  alle  proprie  disposizioni  giuridiche  o  normative,
prende tutte le misure necessarie per


  - fornire tutti i documenti e
  - notificare tutte le decisioni


  che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a
un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.


  Le domande di consegna di documenti  e  di  notifica  di  decisioni
devono  essere  presentate  per  iscritto  nella   lingua   ufficiale
dell'autorita'  interpellata  o  in  una   lingua   accettabile   per
quest'ultima.