(Protocollo 5-art. 6)
                             ARTICOLO 6 

 
            Forma e contenuto delle domande di assistenza 
    

  1. Le domande formulate a  norma  del  presente  protocollo  devono
essere presentate per iscritto. Ad esse  sono  allegati  i  documenti
ritenuti  utili  per  permettere  di  dare  loro  risposta.   Qualora
l'urgenza della situazione  lo  richieda,  possono  essere  accettate
domande  orali  le  quali,  tuttavia,  devono  essere  immediatamente
confermate per iscritto.


  2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1  devono  contenere
le seguenti informazioni:


  a) autorita' richiedente;
  b) misura richiesta;
  c) oggetto e motivo della domanda;
  d) disposizioni giuridiche o normative e altri  elementi  giuridici
pertinenti;
  e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti  sulle  persone
fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
  f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte.


  3.  Le  domande  devono  essere  presentate  in  una  delle  lingue
ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per
detta  autorita'.  Questo  requisito  non  si  applica  ai  documenti
allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.


  4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se  ne
puo' richiedere la correzione  o  il  completamento;  nel  frattempo,
possono essere disposte misure cautelative.