(Protocollo 5-art. 7)
                             ARTICOLO 7 

 
                      Adempimento delle domande 
    

  1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata
procede,  nell'ambito  delle   sue   competenze   e   delle   risorse
disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda  di  altre
autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni  gia'  in  suo
possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La
presente disposizione si applica anche alle altre  autorita'  cui  e'
stata  rivolta  la  domanda   dall'autorita'   interpellata   qualora
quest'ultima non possa agire autonomamente


  2.  Le  domande  di  assistenza  sono  evase   conformemente   alle
disposizioni giuridiche o normative della Parte interpellata.


  3. I funzionari  debitamente  autorizzati  di  una  Parte  possono,
d'intesa con l'altra Parte interessata e alle  condizioni  da  questa
stabilite, ottenere dagli uffici  dell'autorita'  interpellata  o  di
un'altra autorita' in conformita' del paragrafo  1,  le  informazioni
sulle  operazioni   contrarie   o   potenzialmente   contrarie   alla
legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini
del presente protocollo.


  4. I funzionari  debitamente  autorizzati  di  una  Parte  possono,
d'intesa con l'altra Parte  e  alle  condizioni  da  essa  stabilite,
presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.