ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo: a) possa pregiudicare la sovranita' dell'Egitto o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del resente protocollo; b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' richiedere. 3. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.