(Protocollo 5-art. 9)
                             ARTICOLO 9 

 
              Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 

 
  1.  L'assistenza  puo'  essere  rifiutata  o   essere   subordinata
all'assolvimento di talune condizioni o esigenze  qualora  una  Parte
ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo: 

 
  a) possa pregiudicare la sovranita'  dell'Egitto  o  di  uno  Stato
membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza  ai  sensi  del
resente protocollo; 
  b) possa pregiudicare  l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  o  altri
interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui  all'articolo  10,
paragrafo 2; 
  c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale. 

 
  2. L'autorita'  interpellata  puo'  rinviare  l'assistenza  qualora
ritenga  che  essa  possa  interferire  con  un'inchiesta,  un'azione
giudiziaria  o  un  processo  in  corso.  In  tal  caso,  l'autorita'
interpellata consulta  l'autorita'  richiedente  per  determinare  se
l'assistenza possa  essere  prestata  secondo  le  modalita'  o  alle
condizioni che l'autorita' interpellata puo' richiedere. 

 
  3. Se  l'autorita'  richiedente  sollecita  un'assistenza  che  non
sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale
circostanza  nella   sua   domanda.   Spetta   quindi   all'autorita'
interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 

 
  4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione  dell'autorita'
interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza
indugio all'autorita' richiedente.