ARTICOLO 6 1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' di prodotti di carbone CECA originari della Slovenia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. La Repubblica d'Austria puo' tuttavia mantenere fino al 31 dicembre 1996 nei confronti della Slovenia le restrizioni alle importazioni in vigore il 1 gennaio 1994 relative alla lignite (codice 27 02 10 00 della nomenclatura combinata). 2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Slovenia di prodotti di carbone CECA originari della Comunita' e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.