(Protocollo N.2-art.6)
                             ARTICOLO 6 
1. Le restrizioni quantitative all'importazione  nella  Comunita'  di
prodotti di carbone CECA originari della  Slovenia  e  le  misure  di
effetto   equivalente   vengono   abolite   all'entrata   in   vigore
dell'accordo. 
La Repubblica d'Austria puo' tuttavia mantenere fino al  31  dicembre
1996 nei confronti della Slovenia le restrizioni alle importazioni in
vigore il 1 gennaio 1994 relative alla lignite (codice 27  02  10  00
della nomenclatura combinata). 
2.  Le  restrizioni  quantitative  all'importazione  in  Slovenia  di
prodotti di carbone CECA originari della Comunita'  e  le  misure  di
effetto   equivalente   vengono   abolite   all'entrata   in   vigore
dell'accordo.