(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 81)
                               Art. 81 
 
 
                             Perenzione 
 
    1. Il ricorso si considera perento se nel corso di  un  anno  non
sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine  non  decorre  dalla
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finche'
non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo
82.