(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 82)
                               Art. 82 
 
 
              Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali 
 
    1. Dopo il decorso di cinque anni  dalla  data  di  deposito  del
ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso
in virtu' del quale e' fatto onere al ricorrente di presentare  nuova
istanza di fissazione di udienza, sottoscritta  dalla  parte  che  ha
rilasciato la procura di cui all'articolo 24  e  dal  suo  difensore,
entro centottanta giorni dalla  data  di  ricezione  dell'avviso.  In
difetto di tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato perento. 
    2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma  1,  e'  comunicato
alle parti l'avviso di fissazione  dell'udienza  di  discussione  nel
merito, il ricorso e' deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in
udienza a mezzo  del  proprio  difensore,  di  avere  interesse  alla
decisione;  altrimenti  e'  dichiarato  perento  dal  presidente  del
collegio con decreto.