(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 83)
                               Art. 83 
 
 
                      Effetti della perenzione 
 
    1. La perenzione opera di diritto e puo'  essere  rilevata  anche
d'ufficio.  Ciascuna  delle  parti  sopporta  le  proprie  spese  nel
giudizio.